Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo II DEL LAVORO NELL'IMPRESA » Capo III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione » Sezione III Disposizioni particolari per le imprese commerciali » Paragrafo 2 Delle scritture contabili » Art. 2214
Libri obbligatori e altre scritture contabili
L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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