La Corte di Cassazione conferma che, in una cessione di azienda, l'acquirente è responsabile in solido per i debiti del venditore se questi risultano dalle scritture contabili obbligatorie. La sentenza chiarisce che anche le scritture ausiliarie, come i partitari, rientrano in tale nozione. Viene respinto il ricorso dell'acquirente, che contestava la validità delle prove contabili e cercava di rivalersi su un garante terzo, estraneo al rapporto di cessione.
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