Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo II DEL LAVORO NELL'IMPRESA » Capo III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione » Sezione I Del registro delle imprese » Art. 2188
Registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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