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Art. 2188 Codice civile

Registro delle imprese

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro e' pubblico.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.