Un acquirente si aggiudica due terreni agricoli tramite un'asta pubblica indetta da un ente pubblico. Una società agricola confinante esercita il diritto di prelazione agraria. L'acquirente contesta tale diritto, sostenendo che la società non possiede i requisiti di legge. In particolare, la qualifica di coltivatore diretto per almeno la metà dei soci non risulta iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'esercizio del diritto, ma solo in un atto notarile di modifica dei patti sociali. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della società agricola. I giudici stabiliscono che l'iscrizione specifica della qualifica dei soci nel Registro delle Imprese è un requisito tassativo e indispensabile per esercitare la prelazione agraria, a tutela dei terzi acquirenti, e non può essere sostituita da altri documenti.
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