LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2188 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 2188 Codice Civile

Prelazione agraria: l’atto notarile non sostituisce il registro
Un acquirente si aggiudica due terreni agricoli tramite un'asta pubblica indetta da un ente pubblico. Una società agricola confinante esercita il diritto di prelazione agraria. L'acquirente contesta tale diritto, sostenendo che la società non possiede i requisiti di legge. In particolare, la qualifica di coltivatore diretto per almeno la metà dei soci non risulta iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'esercizio del diritto, ma solo in un atto notarile di modifica dei patti sociali. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della società agricola. I giudici stabiliscono che l'iscrizione specifica della qualifica dei soci nel Registro delle Imprese è un requisito tassativo e indispensabile per esercitare la prelazione agraria, a tutela dei terzi acquirenti, e non può essere sostituita da altri documenti.
Continua »
Prelazione agraria società di capitali: la Cassazione
Una società agricola a responsabilità limitata, proprietaria di un terreno confinante, ha rivendicato il diritto di prelazione agraria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per motivi processuali. Tuttavia, ha colto l'occasione per ribadire un principio fondamentale: il diritto di prelazione agraria non si estende alle società di capitali, confermando l'interpretazione restrittiva della normativa che limita tale diritto a persone fisiche, società di persone e cooperative.
Continua »
Impugnazione ordinanza 348 bis: limiti e inammissibilità
Un debitore, a seguito di un'azione revocatoria su una donazione, ha contestato la valutazione del suo patrimonio. La Corte d'Appello ha respinto il gravame con un'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: l'ordinanza che conferma la sentenza di primo grado non è autonomamente impugnabile per motivi di merito, anche se la motivazione è parzialmente diversa. L'unico atto impugnabile resta la sentenza del tribunale.
Continua »