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Art. 2188 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2188 Codice Civile

Fallimento Start-up Innovativa: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Esenzione
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell'esenzione dal fallimento per le start-up innovative. Un'azienda era stata dichiarata fallita, ma la Corte d'Appello aveva revocato il fallimento sostenendo che l'iscrizione nel Registro delle Imprese come start-up innovativa, basata su autocertificazione, precludesse ulteriori verifiche. La Cassazione ha invece stabilito che l'iscrizione è necessaria ma non sufficiente. Il giudice può e deve verificare l'effettivo possesso dei requisiti sostanziali per la qualifica di start-up innovativa, superando la "presunzione di veridicità" dell'autocertificazione in sede giudiziale. Questo assicura che solo le aziende che soddisfano realmente i criteri beneficino dell'esenzione dal fallimento.
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Iscrizione al registro delle imprese: decide il giudice ordinario
Un'imprenditrice si è vista rifiutare dalla Camera di Commercio l'iscrizione dell'attività di affittacamere e ha ricevuto un preavviso di inibizione per l'attività di agente immobiliare. Ne è nato un conflitto su quale giudice fosse competente a decidere. Il Tribunale ordinario riteneva che la questione spettasse al giudice amministrativo, mentre il TAR sosteneva il contrario. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto stabilendo che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La Corte ha chiarito che l'iscrizione al registro delle imprese è un atto vincolato e privo di discrezionalità amministrativa. Di conseguenza, ogni controversia relativa all'iscrizione o al diniego, sia nel Registro sia nel REA, rientra nella competenza del giudice ordinario, tutelando il diritto soggettivo dell'imprenditore.
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