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Art. 1966 Codice civile

Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti

Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.