Un condomino impugnava una delibera di ripartizione spese per l'automazione di un cancello e consumi idrici, ritenendole non dovute per i locali al piano terra. Il condominio e il condomino raggiungevano un accordo transattivo, approvato dall'assemblea a maggioranza. Un altro condomino contestava la validità dell'accordo, sostenendo che la transazione condominiale a maggioranza fosse nulla e richiedesse l'unanimità dei consensi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'assemblea può approvare a maggioranza una transazione che si limita a ripartire in concreto le spese per risolvere una specifica lite, senza modificare in via generale e per il futuro i criteri di riparto. Vince il condominio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali.
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