Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo XXV Della transazione » Art. 1967
Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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