Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo I Della vendita » Sezione I Disposizioni generali » Paragrafo 1 Delle obbligazioni del venditore » Art. 1494
Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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