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Art. 1494 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1494 Codice Civile

Contratto di fornitura: piastrelle difettose e risarcimento
Un'impresa costruttrice ha acquistato piastrelle per rivestire la facciata di un edificio pubblico. Le piastrelle consegnate in più lotti presentavano evidenti differenze di colore e gravi difetti strutturali che ne causavano la rottura. L'azienda fornitrice ha sostenuto che si trattasse di ordini separati e che l'oggetto fosse indeterminato. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, confermando l'esistenza di un unico contratto di fornitura con consegne ripartite. Il fornitore è stato ritenuto responsabile per non aver avvisato l'acquirente del rischio di variazioni cromatiche e per aver consegnato merce difettosa. La Suprema Corte ha condannato il fornitore al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali, confermando la decisione dei giudici di merito.
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Carburante contaminato: il gestore risarcisce i danni al motore
Un automobilista subisce gravi danni al motore dopo aver fatto rifornimento di gasolio. Il meccanico rileva la presenza di acqua nel serbatoio. L'automobilista chiede il risarcimento dei danni. Il gestore della stazione di servizio si difende invocando la vetustà dell'auto e l'assenza di altre segnalazioni, ma i giudici di merito lo condannano. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità del gestore, rigettando il ricorso. La Corte chiarisce che in caso di carburante contaminato si applica la tutela del consumatore: spetta all'automobilista provare solo l'acquisto e il danno, mentre spetta al venditore dimostrare che il prodotto era conforme e privo di vizi. Il gestore, non avendo dimostrato controlli costanti sulle cisterne, deve risarcire interamente il danno.
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Garanzia per vizi nella compravendita: la lettera ferma la scadenza
Due acquirenti acquistano un appartamento riscontrando gravi difetti costruttivi, tra cui infiltrazioni e piastrelle difettose. Gli acquirenti inviano una lettera di contestazione all'impresa costruttrice entro i termini, per poi avviare la causa. L'impresa eccepisce la prescrizione, sostenendo che una semplice lettera non possa interrompere il termine annuale per avviare l'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'impresa. I giudici confermano che la garanzia per vizi nella compravendita può essere salvaguardata anche tramite una contestazione scritta inviata fuori dal tribunale (atto stragiudiziale). Di conseguenza, l'impresa viene condannata a pagare le spese per le riparazioni e a restituire parte del prezzo pagato per la perdita di valore dell'immobile.
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Vizi da parti condominiali: il venditore paga l’intero danno
Un acquirente cita in giudizio il venditore per gravi vizi di umidità e infiltrazioni scoperti dopo l'acquisto di un appartamento. I difetti originavano sia da parti di proprietà esclusiva sia da parti comuni dell'edificio. Il venditore sosteneva di non essere responsabile per i danni provenienti dalle aree condominiali. La Corte di Cassazione ha stabilito che la garanzia per vizi da parti condominiali obbliga il venditore a rispondere dell'intero danno. Il venditore è responsabile del bene venduto nella sua interezza, poiché i vizi, pur avendo causa esterna, si manifestano direttamente sull'immobile compravenduto, diminuendone il valore. Il venditore è stato quindi condannato a risarcire completamente l'acquirente.
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Vizi dell’immobile venduto: risarcimento garantito anche senza annullare l’atto
Un acquirente compra un'abitazione che si rivela affetta da gravi difetti e priva del certificato di agibilità a causa di inadempienze della società venditrice. L'acquirente chiede il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna della società venditrice, stabilendo un principio fondamentale: l'azione per ottenere il risarcimento per i vizi dell'immobile venduto è autonoma. L'acquirente può richiederla sia in alternativa sia insieme alla richiesta di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo. La colpa del venditore fonda il diritto dell'acquirente a essere pienamente compensato per tutti i danni subiti, inclusa la perdita di valore dell'immobile. L'acquirente ha quindi vinto la causa, ottenendo il risarcimento.
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Camper con due difetti: la ripartizione della responsabilità
Un acquirente compra un camper che presenta due difetti distinti e indipendenti: infiltrazioni d'acqua nella cellula abitativa e la rottura del motore. La Corte d'Appello ha stabilito un importante principio sulla ripartizione della responsabilità del produttore. Poiché i vizi erano riconducibili a due diversi costruttori (uno per la cellula, l'altro per il motore), la responsabilità del danno è stata divisa esattamente a metà tra di loro. Il venditore finale, che aveva risarcito l'acquirente, ha potuto così recuperare il 50% del danno da ciascun produttore responsabile del proprio componente difettoso. La Cassazione ha poi gestito un aspetto procedurale.
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