Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo VII DELLA COMUNIONE » Capo I Della comunione in generale » Art. 1110
Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli