Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo VII DELLA COMUNIONE » Capo I Della comunione in generale » Art. 1112
Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non puo' essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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