Il Condomino ha eseguito lavori di rifacimento del tetto dell'edificio comune per bloccare infiltrazioni d'acqua nel proprio appartamento. Successivamente, ha richiesto il rimborso spese condominiali all'altro comproprietario (condominio minimo), opponendosi a un precetto di pagamento di quest'ultimo. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta per mancanza del requisito dell'urgenza, poiché i lavori erano iniziati molti mesi dopo il rilascio del permesso di costruire e senza tempestiva informazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condomino, confermando che per ottenere il rimborso spese condominiali nel condominio minimo si applica l'articolo 1134 del Codice Civile. Questo articolo richiede l'urgenza indifferibile dei lavori, non bastando la semplice trascuratezza dell'altro proprietario. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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