Una proprietaria immobiliare ha citato in giudizio un condominio per lavori eseguiti su una strada che rivendicava come propria. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. È stato stabilito che, in assenza di un titolo di proprietà chiaro, una strada vicinale utilizzata da tutti i proprietari frontisti si presume di proprietà comune. Di conseguenza, la ricorrente è tenuta a contribuire alle spese di manutenzione, poiché la strada non era inclusa nel suo atto di acquisto.
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