Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo V DEI TITOLI DI CREDITO » Capo II Dei titoli al portatore » Art. 2003
Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.
Il possessore del titolo al portatore e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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