LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2003 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2003 Codice Civile

Assegno non pagato: la responsabilità della banca tra rifiuto e negligenza
Un Cliente ha chiesto il risarcimento danni a una Banca per un assegno non pagato, rifiutato dalla Banca per un'irregolarità nella data. I giudici di merito hanno respinto la domanda, escludendo il nesso di causalità tra il comportamento della Banca e il danno, a causa della negligenza del Cliente nel far scadere il termine di prescrizione dell'azione causale e per la mancanza di prova di aver sollecitato il debitore originario. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Cliente, poiché i motivi non contestavano adeguatamente la ratio decidendi (il fondamento della decisione) sulla mancanza di nesso di causalità, ribadendo che la Responsabilità della banca per assegno non pagato richiede la prova del danno effettivo e del legame diretto con la condotta bancaria.
Continua »
Titoli al portatore: il possesso non supera la prova contraria
L'Erede Testamentario della Signora ha citato in giudizio gli Eredi del Fratello per ottenere la restituzione di somme derivanti dallo svincolo di titoli al portatore. Tali somme erano state trasferite dalla Signora agli Eredi del Fratello sul presupposto che appartenessero a quest'ultimo. L'Erede Testamentario sosteneva che il possesso materiale dei titoli al portatore dimostrasse la proprietà esclusiva del denaro in capo alla Signora. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il possesso dei titoli al portatore crea soltanto una presunzione di titolarità. Tale presunzione può essere superata da prove contrarie, come testimonianze e consulenze contabili, che dimostrino la reale provenienza del denaro dal patrimonio del fratello. Di conseguenza, il trasferimento di denaro è risultato pienamente giustificato.
Continua »
Ammissione al passivo titoli obbligazionari: il possesso vince sulla pretesa
Un'azienda (il Creditore) ha cercato di far riconoscere un credito derivante da un prestito obbligazionario nello stato passivo di un'altra azienda (l'Azienda in Crisi) in amministrazione straordinaria. Il Creditore non possedeva i titoli obbligazionari. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la mancanza di possesso dei titoli al portatore impedisce l'Ammissione al passivo titoli obbligazionari. La Corte ha sottolineato le dichiarazioni contraddittorie del Creditore e l'indispensabilità del possesso del titolo per far valere il diritto, specialmente in una procedura concorsuale.
Continua »