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Art. 2003 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Titoli al portatore: il possesso non supera la prova contraria
L'Erede Testamentario della Signora ha citato in giudizio gli Eredi del Fratello per ottenere la restituzione di somme derivanti dallo svincolo di titoli al portatore. Tali somme erano state trasferite dalla Signora agli Eredi del Fratello sul presupposto che appartenessero a quest'ultimo. L'Erede Testamentario sosteneva che il possesso materiale dei titoli al portatore dimostrasse la proprietà esclusiva del denaro in capo alla Signora. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il possesso dei titoli al portatore crea soltanto una presunzione di titolarità. Tale presunzione può essere superata da prove contrarie, come testimonianze e consulenze contabili, che dimostrino la reale provenienza del denaro dal patrimonio del fratello. Di conseguenza, il trasferimento di denaro è risultato pienamente giustificato.
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Donazione titoli al portatore: atto pubblico necessario?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 15338/2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di successioni e liberalità. Il caso riguardava un erede che aveva incassato dei certificati di deposito al portatore, sostenendo di averli ricevuti in dono dai defunti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la donazione di titoli al portatore, se non di modico valore, è nulla se non viene effettuata tramite atto pubblico. Di conseguenza, le somme incassate devono essere restituite alla massa ereditaria per essere divise tra tutti gli eredi.
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