Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purche' sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, e' liberato anche se questi non e' il titolare del diritto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.