LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1992 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1992 Codice Civile

Titoli al portatore: il possesso non supera la prova contraria
L'Erede Testamentario della Signora ha citato in giudizio gli Eredi del Fratello per ottenere la restituzione di somme derivanti dallo svincolo di titoli al portatore. Tali somme erano state trasferite dalla Signora agli Eredi del Fratello sul presupposto che appartenessero a quest'ultimo. L'Erede Testamentario sosteneva che il possesso materiale dei titoli al portatore dimostrasse la proprietà esclusiva del denaro in capo alla Signora. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il possesso dei titoli al portatore crea soltanto una presunzione di titolarità. Tale presunzione può essere superata da prove contrarie, come testimonianze e consulenze contabili, che dimostrino la reale provenienza del denaro dal patrimonio del fratello. Di conseguenza, il trasferimento di denaro è risultato pienamente giustificato.
Continua »
Accettazione tacita dell’eredità: la denuncia fiscale non basta
Alcuni soggetti, dichiarandosi eredi di un familiare defunto, hanno citato in giudizio una banca per ottenere le somme depositate su un libretto di risparmio nominativo. La banca si è opposta, evidenziando che il libretto era intestato a un'altra persona con dati anagrafici differenti e che i richiedenti non avevano provato la loro qualità di eredi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei presunti eredi, confermando che la semplice presentazione della denuncia di successione ha natura esclusivamente fiscale e non comporta alcuna accettazione tacita dell'eredità. Di conseguenza, essa non costituisce prova della qualità di erede. Inoltre, il libretto nominativo è un semplice documento di legittimazione e il suo possesso non attribuisce il diritto alla riscossione senza la prova della reale successione dell'intestatario.
Continua »
Onere della prova assegno: chi deve dimostrare l’incasso?
Un creditore ha richiesto un'equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare, sostenendo di non aver mai incassato un assegno a lui intestato e consegnato a suo fratello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che in tema di onere della prova assegno, una volta che il debitore dimostra l'emissione e la consegna del titolo, spetta al creditore provare il mancato incasso.
Continua »