LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1992 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1992 Codice Civile

Azione di rivalsa tra banche: il giudicato non blocca il recupero
Un cliente versa un assegno bancario da ottantamila euro presso il proprio istituto di credito per incassarlo. Durante la spedizione verso la banca trattaria, il titolo viene smarrito, contraffatto e pagato a un malfattore. In un primo processo, il cliente ottiene la condanna della propria banca per negligenza nella custodia e mancato avviso dello smarrimento. Dopo aver risarcito il cliente, la banca negoziatrice promuove una azione di rivalsa tra banche contro l'istituto trattario per aver pagato con colpa un assegno palesemente falsificato. I giudici d'appello dichiarano inammissibile la richiesta, ritenendola preclusa dal precedente giudicato. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: la prima sentenza riguardava il rapporto interno col cliente e non impedisce di agire separatamente contro l'istituto che ha pagato illegittimamente il titolo contraffatto.
Continua »
Ripetizione dell’indebito: salvo il creditore in buona fede
Un consulente fiscale sottrae illecitamente denaro da una società e richiede alla banca l'emissione di assegni circolari per pagare un debito personale verso un creditore in buona fede. Dopo il fallimento della società, la curatela promuove un'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore per riavere le somme. La Corte di Cassazione rigetta la domanda della curatela. I giudici chiariscono che, nel caso di pagamento con assegno circolare, il "solvens" (chi paga) è colui che consegna materialmente il titolo (il consulente) e non il proprietario dei fondi sottratti (la società). Di conseguenza, la curatela non ha il diritto di chiedere la restituzione direttamente al creditore in buona fede, ma dovrà agire contro il consulente infedele. Il creditore vince la causa e non deve restituire il denaro.
Continua »
Pegno su quote S.r.l.: imposta sulla somma garantita, non sul valore
Una società aveva costituito un pegno su quote di una S.r.l. a garanzia di un finanziamento. L'Agenzia delle Entrate ha calcolato l'imposta di registro sulla somma garantita. La società sosteneva invece che la tassa dovesse basarsi sul valore delle quote. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo un principio chiaro: la corretta **base imponibile pegno su quote** di S.r.l. è la somma garantita. Questo perché le quote di S.r.l. non sono considerate 'titoli' (come le azioni), per i quali la legge prevede un calcolo diverso. Di conseguenza, si applica la regola generale che fa riferimento all'importo del debito assicurato dalla garanzia.
Continua »
Prova del danno da assegno falso: la Cassazione decide
In un caso di truffa con assegno circolare falso per la vendita di un orologio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la vittima deve fornire la prova del danno subito, dimostrando il valore effettivo del bene perduto. L'importo indicato sull'assegno falso non è di per sé sufficiente a quantificare il risarcimento, poiché non rappresenta il valore di mercato del bene. L'onere di dimostrare l'entità del pregiudizio economico ricade interamente su chi agisce in giudizio per il risarcimento.
Continua »