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Art. 1992 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 1992 Codice Civile

Pegno su quote S.r.l.: imposta sulla somma garantita, non sul valore
Una società aveva costituito un pegno su quote di una S.r.l. a garanzia di un finanziamento. L'Agenzia delle Entrate ha calcolato l'imposta di registro sulla somma garantita. La società sosteneva invece che la tassa dovesse basarsi sul valore delle quote. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo un principio chiaro: la corretta **base imponibile pegno su quote** di S.r.l. è la somma garantita. Questo perché le quote di S.r.l. non sono considerate 'titoli' (come le azioni), per i quali la legge prevede un calcolo diverso. Di conseguenza, si applica la regola generale che fa riferimento all'importo del debito assicurato dalla garanzia.
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Pegno su quote societarie: come si calcola l’imposta
La Cassazione chiarisce il calcolo dell'imposta di registro per il pegno su quote societarie. La base imponibile è la somma garantita, poiché le quote di S.r.l. non sono equiparabili a 'titoli' o denaro. La sentenza riforma la decisione d'appello e accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
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