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Art. 194 Codice civile

Divisione dei beni della comunione

((La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.