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Art. 194 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 194 Codice Civile

Restituzione spese ristrutturazione: quando non spetta
Un ex coniuge chiedeva la restituzione delle spese di ristrutturazione sostenute per l'immobile di proprietà esclusiva dell'altro. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che tali esborsi, effettuati in costanza di matrimonio per la casa familiare, rientrano nel dovere di solidarietà coniugale. Pertanto, sono irripetibili, a meno che non si dimostri che siano stati effettuati a titolo di prestito o che eccedano notevolmente il dovere di contribuzione.
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Compensazione giudiziale: quando non è ammissibile
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti della compensazione giudiziale, stabilendo che non può essere eccepita utilizzando un credito ancora sub iudice, cioè oggetto di un diverso e separato contenzioso. Il caso analizzato riguarda una controversia tra ex coniugi sulla divisione di beni in comunione, dove il marito tentava di opporre in compensazione presunti crediti verso la moglie, ma la Corte ha rigettato il ricorso perché il credito opposto mancava del requisito della certezza.
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Esclusione comunione legale: il coniuge venditore
Una coppia di ex coniugi è in disaccordo sulla proprietà di due immobili. La Corte di Cassazione esamina se un bene, acquistato dal marito da un gruppo di venditori di cui faceva parte anche la moglie, possa essere oggetto di esclusione dalla comunione legale. Data la complessità della questione giuridica, la Corte non decide nel merito ma rinvia la causa a una pubblica udienza per una discussione più approfondita.
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Revocatoria atto di divisione: i requisiti chiave
Un creditore ha agito per rendere inefficace un atto di divisione patrimoniale tra due coniugi, sostenendo che tale atto pregiudicasse le sue possibilità di recuperare un debito. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dei coniugi, confermando la decisione della Corte d'Appello. L'ordinanza chiarisce che per la revocatoria atto di divisione è sufficiente dimostrare che l'atto abbia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (il cosiddetto 'eventus damni'), senza che sia necessario provare la totale insolvenza del debitore. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure procedurali sollevate dai ricorrenti, in quanto non erano state correttamente riproposte in appello, formando così un 'giudicato interno'.
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