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Art. 194 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 194 Codice Civile

Comunione legale: espropriazione e diritti coniuge
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in regime di comunione legale, l'espropriazione per debiti personali di un solo coniuge deve riguardare l'intero bene e non una quota. Essendo una comunione senza quote, il coniuge non debitore non può bloccare la vendita né rivendicare la proprietà esclusiva di una parte. Al termine della procedura, il coniuge non debitore ha però diritto a percepire il 50% del ricavato lordo della vendita, quale compensazione per la perdita del bene.
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Comunione legale dei beni: revocatoria e litisconsorzio
La Corte di Cassazione ha stabilito che nella comunione legale dei beni non esistono quote divisibili. In un'azione revocatoria riguardante un immobile in tale regime, entrambi i coniugi devono essere chiamati in giudizio come litisconsorti necessari, pena l'annullamento della sentenza.
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Restituzione spese ristrutturazione: quando non spetta
Un ex coniuge chiedeva la restituzione delle spese di ristrutturazione sostenute per l'immobile di proprietà esclusiva dell'altro. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che tali esborsi, effettuati in costanza di matrimonio per la casa familiare, rientrano nel dovere di solidarietà coniugale. Pertanto, sono irripetibili, a meno che non si dimostri che siano stati effettuati a titolo di prestito o che eccedano notevolmente il dovere di contribuzione.
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Revocatoria atto di divisione: i requisiti chiave
Un creditore ha agito per rendere inefficace un atto di divisione patrimoniale tra due coniugi, sostenendo che tale atto pregiudicasse le sue possibilità di recuperare un debito. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dei coniugi, confermando la decisione della Corte d'Appello. L'ordinanza chiarisce che per la revocatoria atto di divisione è sufficiente dimostrare che l'atto abbia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (il cosiddetto 'eventus damni'), senza che sia necessario provare la totale insolvenza del debitore. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure procedurali sollevate dai ricorrenti, in quanto non erano state correttamente riproposte in appello, formando così un 'giudicato interno'.
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