Un ex marito acquista un immobile durante il matrimonio, con la moglie che partecipa all'atto di vendita come comproprietaria venditrice. I giudici di merito avevano ritenuto questo fatto sufficiente per l'esclusione dalla comunione legale. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale: per escludere un bene dalla comunione sono necessarie due dichiarazioni esplicite nell'atto. Sia il coniuge acquirente deve dichiarare la natura personale del bene, sia il coniuge non acquirente deve confermarlo. La partecipazione come venditore non sostituisce questa dichiarazione. La Corte ha anche chiarito che l'indennità per l'uso esclusivo della casa coniugale è dovuta solo dalla data della richiesta formale dell'altro coniuge. Vince quindi l'ex moglie.
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