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Art. 1299 Codice civile

Regresso tra condebitori

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.