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Art. 1297 Codice civile

Eccezioni personali

Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.