Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo VII Di alcune specie di obbligazioni » Sezione III Delle obbligazioni in solido » Art. 1297
Eccezioni personali
Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli