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Art. 1299 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1299 Codice Civile

Spese condominiali antecedenti compravendita: paga il venditore
L'Acquirente di un immobile versa al condominio la somma richiesta tramite decreto ingiuntivo per spese condominiali antecedenti compravendita, relative a delibere risalenti a oltre due anni prima del rogito. Successivamente, L'Acquirente chiede il rimborso a La Venditrice, la quale aveva firmato una specifica manleva per coprire ogni pendenza pregresso. La Corte d'Appello nega il rimborso sostenendo che L'Acquirente dovesse opporsi al decreto anziché pagare. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di L'Acquirente. I giudici chiariscono che la responsabilità solidale tra acquirente e venditore riguarda solo il biennio precedente all'acquisto. I debiti più vecchi rimangono a carico esclusivo di chi era proprietario al momento delle delibere. Il pagamento effettuato dall'acquirente costituisce indebito e attribuisce il diritto di rivalsa sul venditore.
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Regresso tra confideiussori: paga uno ma dividono tutti
Una cooperativa edilizia e altre imprese consorziate avevano garantito verso una banca i debiti per opere di urbanizzazione. A seguito dell'inadempimento del consorzio, l'istituto di credito ha prelevato l'intero importo dal conto di una sola cooperativa garante. Quest'ultima ha avviato l'azione di regresso tra confideiussori per ottenere il rimborso delle quote spettanti alle altre imprese, calcolate sulla base dell'atto costitutivo del consorzio e dei patti parasociali. La cooperativa intimata ha contestato i conteggi e l'uso di tali documenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della cooperativa debitrice, confermando che la ripartizione del debito garantito deve seguire gli accordi sociali prodotti in causa.
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Avvocato paga imposta di registro non dovuta: niente rimborso
Un avvocato aveva pagato erroneamente l'imposta di registro per sentenze di valore inferiore a 1.033 euro, ritenendo di esserne personalmente obbligato. Successivamente, ha chiesto il rimborso imposta di registro a una società, controparte nei giudizi originari. La Corte di Cassazione ha rigettato la sua richiesta. Ha chiarito che l'imposta non era dovuta per le sentenze di modico valore. Di conseguenza, la società non aveva alcun obbligo di pagamento e l'avvocato non poteva vantare un diritto di regresso o di ingiustificato arricchimento nei suoi confronti. L'avvocato non aveva la legittimazione ad agire per tale rimborso.
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Responsabilità solidale negli appalti: no al TFR dall’INPS
L'Azienda Committente ha pagato direttamente ai dipendenti di un'impresa appaltatrice il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal 2007, adempiendo al proprio obbligo di responsabilità solidale negli appalti. Successivamente, l'azienda ha chiesto all'INPS la restituzione di tali somme dal Fondo di Tesoreria. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta del committente. La Corte ha stabilito che la responsabilità solidale negli appalti impone al committente di garantire i diritti del lavoratore, ma non gli attribuisce diritti diretti verso il Fondo di Tesoreria INPS. Il committente che paga il TFR può agire in regresso o surrogarsi unicamente nei confronti del datore di lavoro appaltatore e non nei confronti dell'ente previdenziale, salvo che sia provato l'effettivo versamento delle quote al Fondo stesso. L'azienda committente perde la causa e viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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Responsabilità solidale negli appalti: paga ma perde il regresso
Una società committente versa oltre centoventimila euro ai dipendenti della ditta appaltatrice per adempiere alla responsabilità solidale negli appalti. Successivamente, l'appaltatrice entra in liquidazione coatta amministrativa. La committente chiede l'ammissione del proprio credito di regresso allo stato passivo della procedura concorsuale. Il tribunale respinge l'istanza e la committente impugna il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso della committente. L'azienda ha contestato la valutazione delle prove operata dai giudici territoriali senza rispettare i requisiti di specificità del ricorso di legittimità. Di conseguenza, la committente perde la possibilità di recuperare la somma anticipata ed è condannata al pagamento delle spese legali.
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Condomino anticipa spese: no rimborso dal Condominio per obbligazioni parziarie
Una condomina ha anticipato il pagamento per lavori di restauro della facciata condominiale, regolarmente deliberati dall'assemblea. Successivamente, l'assemblea ha respinto la sua richiesta di rimborso, costringendola a pagare nuovamente la sua quota. La condomina ha citato in giudizio il Condominio per ottenere la restituzione della somma. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le obbligazioni parziarie condominiali impediscono al singolo condomino che ha pagato per altri di agire in regresso contro il Condominio. Il condomino deve invece agire direttamente contro gli altri singoli condomini per le loro quote.
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Compenso degli arbitri: niente regresso senza accordo
Una società avviava un giudizio arbitrale contro un professionista. Gli arbitri emettevano una decisione, successivamente dichiarata nulla, e quantificavano in modo autonomo il proprio onorario. La società pagava l'intero importo e agiva per recuperare la quota della controparte tramite decreto ingiuntivo. Il professionista si opponeva, contestando di non avere mai approvato la quantificazione decisa dal collegio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista e ha respinto la richiesta economica della società. La Corte ha stabilito che la quantificazione del compenso degli arbitri effettuata dagli arbitri stessi costituisce una semplice proposta. Senza l'accettazione di tutte le parti o un formale decreto del tribunale, il pagamento volontario dell'intera somma impedisce di agire in regresso verso la controparte.
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Debiti condominiali parziari: pagare per altri non dà rimborso
Una condomina ha pagato all'amministratore oltre trentatremila euro per coprire le quote di altri proprietari morosi, evitando così che l'impresa sospendesse i lavori di manutenzione dell'edificio. Successivamente, ha chiesto il rimborso ai condomini inadempienti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna. I giudici hanno chiarito che i debiti contratti dal condominio verso terzi sono debiti condominiali parziari, ossia divisi tra i singoli proprietari in proporzione ai millesimi. Di conseguenza, chi paga volontariamente la quota altrui, sapendo di non essere debitore, non può utilizzare l'azione di regresso o la surrogazione legale per recuperare le somme. L'unico rimedio possibile in questi casi è l'azione per ingiustificato arricchimento contro i condomini che hanno beneficiato del pagamento.
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Pegno escusso al socio uscente: c’è diritto di regresso
Un socio accomandatario di una società di persone costituisce in pegno dei propri titoli personali a garanzia di linee di credito concesse alla società. Successivamente, il socio cede le proprie quote ed esce dalla compagine sociale. In seguito, le banche creditrici escutono il pegno per soddisfare i debiti della società. Il socio uscente agisce in giudizio contro la società e l'altro socio per ottenere la restituzione delle somme. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, stabilisce che il socio illimitatamente responsabile che ha prestato garanzia reale ha il pieno diritto di regresso nei confronti della società per l'intero importo pagato, detratta la propria quota di partecipazione alle perdite. La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso, riconoscendo la netta distinzione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci.
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Imposta di registro sulla divisione: si paga sull’intero bene
Alcuni coeredi hanno ricevuto l'intero immobile indivisibile pagando un conguaglio in denaro agli altri esclusi. L'Agenzia delle Entrate ha applicato l'imposta di registro sulla divisione calcolandola sull'intero valore del bene. I contribuenti sostenevano si trattasse di uno stralcio di quota, con tassazione limitata ai soli conguagli. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'assegnazione dell'intero bene indivisibile a più coeredi con liquidazione in denaro degli altri costituisce scioglimento totale della comunione ereditaria. Pertanto, la base imponibile per l'imposta di registro sulla divisione è l'intero valore dell'immobile e non solo il conguaglio. Inoltre, il fisco può notificare l'avviso di liquidazione anche a un solo debitore solidale.
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