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Art. 1299 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1299 Codice Civile

Avvocato paga imposta di registro non dovuta: niente rimborso
Un avvocato aveva pagato erroneamente l'imposta di registro per sentenze di valore inferiore a 1.033 euro, ritenendo di esserne personalmente obbligato. Successivamente, ha chiesto il rimborso imposta di registro a una società, controparte nei giudizi originari. La Corte di Cassazione ha rigettato la sua richiesta. Ha chiarito che l'imposta non era dovuta per le sentenze di modico valore. Di conseguenza, la società non aveva alcun obbligo di pagamento e l'avvocato non poteva vantare un diritto di regresso o di ingiustificato arricchimento nei suoi confronti. L'avvocato non aveva la legittimazione ad agire per tale rimborso.
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Responsabilità solidale negli appalti: no al TFR dall’INPS
L'Azienda Committente ha pagato direttamente ai dipendenti di un'impresa appaltatrice il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal 2007, adempiendo al proprio obbligo di responsabilità solidale negli appalti. Successivamente, l'azienda ha chiesto all'INPS la restituzione di tali somme dal Fondo di Tesoreria. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta del committente. La Corte ha stabilito che la responsabilità solidale negli appalti impone al committente di garantire i diritti del lavoratore, ma non gli attribuisce diritti diretti verso il Fondo di Tesoreria INPS. Il committente che paga il TFR può agire in regresso o surrogarsi unicamente nei confronti del datore di lavoro appaltatore e non nei confronti dell'ente previdenziale, salvo che sia provato l'effettivo versamento delle quote al Fondo stesso. L'azienda committente perde la causa e viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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Debiti condominiali parziari: pagare per altri non dà rimborso
Una condomina ha pagato all'amministratore oltre trentatremila euro per coprire le quote di altri proprietari morosi, evitando così che l'impresa sospendesse i lavori di manutenzione dell'edificio. Successivamente, ha chiesto il rimborso ai condomini inadempienti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna. I giudici hanno chiarito che i debiti contratti dal condominio verso terzi sono debiti condominiali parziari, ossia divisi tra i singoli proprietari in proporzione ai millesimi. Di conseguenza, chi paga volontariamente la quota altrui, sapendo di non essere debitore, non può utilizzare l'azione di regresso o la surrogazione legale per recuperare le somme. L'unico rimedio possibile in questi casi è l'azione per ingiustificato arricchimento contro i condomini che hanno beneficiato del pagamento.
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