Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo VII Di alcune specie di obbligazioni » Sezione III Delle obbligazioni in solido » Art. 1294
Solidarieta' tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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