Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo II Dell'adempimento delle obbligazioni » Sezione I Dell'adempimento in generale » Art. 1198
Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti.
E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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