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Art. 1198 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1198 Codice Civile

Cessione del credito: l’INPS paga il soggetto sbagliato e perde
L'Azienda riceve dall'INPS una richiesta di contributi per due lavoratori. Questi ultimi effettuano una cessione del credito previdenziale a favore dell'Azienda per compensare parzialmente il debito. L'INPS accetta la cessione e rimodula il piano di rateazione dell'Azienda. Successivamente, l'INPS rimborsa erroneamente gli stessi crediti ai lavoratori originari e consente loro compensazioni tramite modello F24. L'ente previdenziale pretende quindi il pagamento della somma dall'Azienda. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'INPS, stabilendo che, una volta notificata la cessione del credito, i successivi rimborsi o compensazioni effettuati a favore dei lavoratori non sono opponibili all'Azienda. L'INPS perde la causa e deve farsi carico del proprio errore di pagamento.
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Cessione dei crediti previdenziali: l’errore Inps azzera il debito
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi a un datore di lavoro, il quale aveva proposto la cessione dei crediti previdenziali vantati verso un'azienda sanitaria locale. Poiché l'azienda sanitaria non ha riconosciuto il debito entro i novanta giorni previsti dalla legge, la cessione è rimasta inefficace. Di conseguenza, il termine di prescrizione dei contributi ha ripreso a decorrere, rendendo tardiva la successiva cartella esattoriale notificata dall'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando la prescrizione del credito e chiarendo che una cessione inefficace non può convertirsi in un altro tipo di contratto per fatti concludenti, specialmente in presenza di rigide regole contabili pubbliche. L'ente previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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