Una società finanziaria ha impugnato una decisione che assoggettava a revocatoria fallimentare i pagamenti ricevuti da un'impresa poi finita in amministrazione straordinaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che gli accordi, pur denominati cessione di crediti, costituivano un mezzo anomalo di pagamento e non un genuino contratto di factoring. La Suprema Corte ha stabilito che la qualificazione del contratto dipende dalla reale volontà delle parti e non dalla mera forma, e che l'interpretazione del giudice di merito sui fatti non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici non riscontrati nel caso di specie.
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