La pena è aumentata da un terzo alla meta’ quando un reato previsto dal presente titolo: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416. Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all’articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell’articolo 36.
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