Sanzioni antiriciclaggio: la Cassazione conferma l’obbligo di valutazione globale e applica il favor rei
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta temi cruciali in materia di sanzioni antiriciclaggio, delineando con precisione i contorni degli obblighi di segnalazione per gli operatori, come le case da gioco, e affermando un importante principio sulla determinazione delle pene. La pronuncia chiarisce che la vigilanza non può limitarsi a una verifica formale, ma richiede una valutazione complessiva e sostanziale del comportamento del cliente. Al contempo, stabilisce che le modifiche normative più favorevoli al sanzionato devono essere applicate anche ai procedimenti in corso.
I Fatti del Caso
Una società di gestione di una casa da gioco e il suo responsabile antiriciclaggio avevano ricevuto una sanzione amministrativa di 250.000 euro dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La contestazione riguardava la violazione della disciplina antiriciclaggio, in particolare l’omessa segnalazione di operazioni sospette relative a un cliente nel periodo tra il 2011 e il 2015.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano confermato la sanzione, respingendo le difese della società. Secondo i giudici di merito, la casa da gioco non aveva adempiuto correttamente ai suoi obblighi, nonostante il cliente avesse tenuto un comportamento anomalo per un lungo periodo, caratterizzato da un volume di giocate altissimo e dall’uso di assegni circolari provenienti da una ventina di banche diverse. La Corte d’Appello aveva sottolineato la necessità di una valutazione globale della condotta del cliente, non limitata alla mera applicazione di specifici indicatori di anomalia.
Contro la decisione della Corte d’Appello, la società e il suo responsabile hanno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, confermando la correttezza della valutazione operata dai giudici di merito sull’esistenza della violazione. Tuttavia, ha accolto il quarto motivo, relativo alla quantificazione della sanzione, cassando la sentenza e rinviando il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione.
Le Motivazioni: Sanzioni Antiriciclaggio e Valutazione Globale
La Corte ha sviluppato il suo ragionamento su due fronti principali: la natura degli obblighi di segnalazione e l’applicazione del principio del favor rei alle sanzioni antiriciclaggio.
L’obbligo di segnalazione non è atomistico
I giudici hanno ribadito che gli operatori tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio devono effettuare una valutazione globale e non atomistica delle operazioni e della condotta del cliente. Non è sufficiente attenersi formalmente a specifici indicatori di anomalia (come quelli previsti dal D.M. 17.2.2011), ma è necessario considerare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione. L’obbligo di segnalazione nasce dal semplice sospetto, non dalla certezza che sia stato commesso un reato a monte. L’utilizzo di mezzi di pagamento anomali e un volume di gioco sproporzionato rispetto al profilo economico del cliente erano elementi più che sufficienti per far sorgere il dovere di segnalazione.
L’inammissibilità dei primi motivi di ricorso
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi tre motivi. In particolare, ha chiarito che anche quando una corte d’appello dichiara un appello inammissibile ma poi lo esamina e lo rigetta nel merito, la vera ratio decidendi della sentenza è il rigetto nel merito. Di conseguenza, il ricorrente deve contestare le argomentazioni di merito e non può limitarsi a dolersi della dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha inoltre confermato che la valutazione sulla sussistenza del sospetto è un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici o violazione di legge.
Le Conclusioni: L’Applicazione del Favor Rei
Il punto cruciale della decisione risiede nell’accoglimento del quarto motivo. I ricorrenti lamentavano che la Corte d’Appello non avesse valutato la possibilità di applicare una disciplina sanzionatoria più favorevole, introdotta con il D.Lgs. n. 90 del 2017, successivamente alla commissione dei fatti. La Cassazione ha affermato che, in tema di disciplina antiriciclaggio, l’art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007 (introdotto nel 2017) prevede espressamente la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale di irretroattività delle sanzioni amministrative. Questo principio, noto come favor rei, deve essere applicato d’ufficio dal giudice, anche in pendenza del giudizio di legittimità. Pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto effettuare un giudizio comparativo tra il regime sanzionatorio vigente al momento della violazione e quello successivo, per stabilire quale fosse concretamente più favorevole. Non avendolo fatto, la sua decisione sul quantum della sanzione è stata cassata, con rinvio per procedere a tale valutazione.
Quando scatta l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette per una casa da gioco?
L’obbligo di segnalazione scatta quando le caratteristiche, l’entità o la natura dell’operazione, valutate nel loro complesso e tenendo conto del profilo economico del cliente, inducano a sospettare che i fondi possano provenire da attività criminose. Non è richiesta la certezza, ma un giudizio obiettivo basato su elementi di anomalia.
Gli indicatori di anomalia previsti dalla legge sono esaustivi?
No, gli indicatori di anomalia (ad esempio, quelli del D.M. 17.2.2011) sono solo uno strumento per agevolare gli operatori. La loro presenza non comporta automaticamente l’obbligo di segnalazione, così come la loro assenza non esclude che un’operazione possa essere ritenuta sospetta sulla base di una valutazione complessiva.
È possibile applicare sanzioni più leggere introdotte da una nuova legge per violazioni commesse in precedenza?
Sì. In materia di sanzioni antiriciclaggio, vige il principio del favor rei, secondo cui si applica la legge successiva se più favorevole al sanzionato. Questo principio opera retroattivamente e deve essere applicato d’ufficio dal giudice, anche se la violazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova norma.