Un genitore ha avviato l'esecuzione forzata per ottenere il rilascio dell'immobile precedentemente adibito a casa familiare e di proprietà dei nonni. Il figlio maggiorenne ha proposto opposizione, sostenendo che l'occupazione dell'alloggio rappresentasse una quota del proprio mantenimento o un comodato gratuito. Durante la causa, l'ufficiale giudiziario ha eseguito lo sgombero forzato, determinando l'avvenuta consegna dell'appartamento. Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha condannato il figlio al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale. L'opposizione al rilascio dell'immobile era totalmente infondata, poiché il figlio maggiorenne privo di convivenza con il genitore assegnatario non vanta alcun titolo per continuare a godere dell'abitazione paterna.
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