fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Invio via PEC della cartella esattoriale

L’invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica; per cui non è dovuta una attestazione di conformità.

Pubblicato il 07 April 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 42/2020 pubblicata il 01/04/2020

nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2019 R.G. promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv. ed elettivamente domiciliato in presso il difensore

RICORRENTE contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P.IVA), con il patrocinio dell’avv. ed elettivamente domiciliato in presso lo studio del difensore.

E contro

INAIL (P.IVA), con il patrocinio dell’avv. e elettivamente domiciliato in presso la sede dell’Ente

RESISTENTI

Oggetto: opposizione estratti di ruolo

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 20.3.2019 la XXX adiva il Tribunale di Pavia proponendo opposizione avverso l’estratto di ruolo relativo a 4 cartelle di pagamento emesse per il mancato pagamento di premi INAIL per la somma complessiva di euro 2933,33, per ottenere la declaratoria di illegittimità/nullità/inesistenza e comunque mancata notifica delle cartelle e conseguente annullamento del ruolo e del debito sottostante.

Si costituiva la Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, in assenza di atti esecutivi e comunque la regolare notifica delle cartelle di pagamento, di due successive intimazioni di pagamento e di un atto di pignoramento presso terzi, la inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell’art 24 comma 5 l.lgs 46/99 e dell’art. 617 cpc.

Anche l’INAIL si costituiva eccependo la inammissibilità del ricorso in opposizione a ruolo esattoriale, la validità delle notifiche degli atti, la propria carenza di legittimazione passiva e comunque l’accertamento della debenza delle somme richieste dall’Istituto ed incluse nelle cartelle esattoriali.

All’udienza 24.9.2018 il difensore del ricorrente disconosceva la documentazione prodotta in quanto mere fotocopie prive di attestazione di conformità e sollevava eccezione di nullità della costituzione della Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto costituita tramite avvocato del libero foro.

All’udienza del 28.1.2020 il giudice decideva come da dispositivo della presente sentenza.

La questione della costituzione della Agenzia delle Entrate tramite avvocati del libero foro risulta superata.

La Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, recante le “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all’art. 4-novies, contiene una disposizione di carattere interpretativo in materia di difesa in giudizio di Agenzia delle entrate-Riscossione del seguente letterale tenore: “(Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione) – Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.”

In buona sostanza, la norma chiarisce che il riferimento, operato dall’art. 1 comma 8 del D.L. 193/2016, alla disciplina declinata dall’articolo 43, comma quarto, del RD n. 1611 del 1933 va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d. “patrocinio autorizzato” dell’Avvocatura dello Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell’ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto articolo 1, comma 8, allorquando l’Agenzia delle entrate-Riscossione intenda non avvalersi del relativo patrocinio per la propria rappresentanza e difesa in giudizio.

Sempre la norma in esame aggiunge che, viceversa, la disposizione di cui all’art. 43 comma 4 del RD 1611/1933 non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio di Agenzia delle entrate Riscossione.

Si ribadisce dunque la piena legittimità della difesa tecnica affidata a legale del libero foro.

Si veda in termini la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte 18.11.2019 n. 30008/2019 hanno enunciato i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma terzo, cod. proc. civ.:«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvale:

– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., – di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»;

«quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» .

Il ricorso sottolinea inoltre che l’Agente della riscossione deve produrre in giudizio sia l’originale della cartella e degli avvisi di addebito nel loro contenuto integrale sia la relata d notifica.

Peraltro la Cassazione nella sentenza n. 10326/2014 ha affermato che “non sussiste alcun onere probatorio dell’Agente di riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 comma 4” Si osserva inoltre che l’invocato disconoscimento della conformità dei documenti agli originali, formulato dal difensore nella memoria depositata all’udienza del 24.9.2019 , risulta inammissibile in quanto generico, dovendo invece tale dichiarazione essere fatta – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica non solo del documento che si intende contestare, ma anche degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (cfr. Cass. n. 7775 del 2014; conf. n. 7105 e n. 12730 del 2016; v. da ultimo Cass. n. 4053 del 2018, secondo cui “il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione”). “E tanto è necessario, ai fini dell’ammissibilità della contestazione – e, conseguentemente, del motivo in esame – in quanto solo una volta che sia stata positivamente accertata la ritualità e, quindi, l’efficacia della contestazione, il giudice di merito può provvedere, ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, ad ordinare all’agente della riscossione il deposito degli originali (cfr. Cass. n. 8446 del 2015; v. anche Cass. n. 9773 del 2009, n. 22770 del 2006) giacchè, in caso contrario, dovrà rigettare la richiesta e ritenere le copie prodotte conformi agli originali” (Cass. n. 8059 del 2017).

Peraltro, “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass. n. 12737 del 2018).

Quanto all’interesse ad agire si richiamano le sentenze della Corte d’Appello di Milano n 1122/2019 e n 1768/2019 Ebbene, si osserva che nella fattispecie in esame vi è invece uno specifico interesse ad agire da parte della ricorrente, interesse che si evince dal fatto che in data 16.10.2018 è stato notificato alla stessa un atto di pignoramento dei crediti verso terzi (doc 7 all ADER) che denota una chiara volontà di procedere a esecuzione forzata,. Si deve pertanto ritenere che nella fattispecie per cui è causa vi sia “una minaccia attuale di atti esecutivi” in quanto il contribuente aveva e ha tutto l’interesse, come consentitogli ex art. 615 c.p.c., a promuovere l’azione finalizzata a ottenere una pronuncia che accertasse l’inesistenza di un idoneo titolo esecutivo. Sulle singole notifiche

Cartella di pagamento n° (€ 705,07).

La cartella è stata notificata a mezzo pec all’indirizzo della società “” prima della modifica dello stesso avvenuta il 10.3.2017 (vd visura doc 8). La società ha regolarmente ricevuto la busta telematica (doc 4 all).

Deve essere disattesa l’eccezione formulata da parte opponente in relazione alla nullità della notificazione a mezzo PEC della cartella.

A proposito si richiama, anche ex art. 118 Disp. Att. cpc, la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 602/2019 (Pres. Picciau, Est. Casella ) che ha, condivisibilmente, dato seguito a un orientamento della giurisprudenza di legittimità.

<<La notifica è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all’art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR 11.2.2005 n. 68 il cui art. 3 stabilisce che l’atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore.

L’art. 6 del DPR citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione.

La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge. Peraltro l’interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l’inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. E’ infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’art. 17.

L’invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica; per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l’estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato p7m.

Infatti il carattere immodificabile p7m, richiamato dalla parte appellante, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m gestisce l’algoritmo che presiede alla firma e che rende l’atto informatico unico e immodificabile. Laddove il caso della notifica della cartella di pagamento è diverso, trattandosi di atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame.

In altri termini non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass., 16-2-2018, n. 3805; Cass., 14-3-2017, n. 6518; Cass., 18-4-2016, n. 7665).

In ogni caso, la Suprema Corte (vedi, da ultimo, sent. 5-3-2019, n. 6417) ha ribadito che “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in “estensione.doc”, anzichè “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma del D. Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 – Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”.” La Suprema Corte ha inoltre precisato che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)”.

In conclusione, quindi, le notifiche via PEC oggetto di causa, quandanche si volesse ritenere irregolare il formato del file inviato, devono ritenersi comunque sanate poichè la consegna della cartella esattoriale all’indirizzo di posta certificata del destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale>>.

Le cartelle di pagamento n° (€ 923,82) e n°079 (€ 228,85) sono state notificate ai sensi dell’art 140 cpc.

ll destinatario della notifica è una società. Si applica quindi l’ art. 145 cpc, che prevede la notifica alla sede o alla persona che rappresenta l’ente, (comma I,). Solo in quest’ ultimo caso possono essere applicati gli artt 140 o 143 cpc e, quindi, può procedersi, eventualmente, con la c.d irreperibilità.

Gli art. 140 e 143 cpc si applicano infatti alla persona fisica. L’art. 140 cpc ( applicabile là dove non sia stato possibile consegnare materialmente l’atto ad alcun soggetto legittimato a riceverlo) richiede che, dopo il deposito presso la casa comunale, venga spedito al destinatario una raccomandata che dia atto dell’adempimento osservato.

Si riporta Cassazione civile sez. trib. – 16/10/2019, n. 26185: “E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’art. 145 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 263 del 2005, applicabile alla fattispecie per cui è causa) prevede, sì, espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all’ente non personificato, la notificazione ex art. 140 c.p.c., ma tale forma notificatoria – operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138,139 e 141 c.p.c. – non può attuarsi nei confronti dell’ente in quanto tale. Infatti, il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. purchè la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale (Cass., sez. 1, 30/01/2017, n. 2232, Rv. 643510 – 01; Cass., sez. 1, 7/6/2012, n. 9237, Rv. 622720 – 01; Cass., sez. 6-1, 13/9/2011, n. 18762, Rv. 619293 – 01; v. anche Cass. sez. 1, 16/03/2018, n. 6654, Rv. 648138 – 01, in motivazione).

Nel caso in esame, invece, le cartelle di pagamento sopra indicate sono state notificate, secondo le modalità dell’art. 140 c.p.c., alla società e non alla persona fisica che ne aveva la rappresentanza: dalla documentazione prodotta da, si ricava, infatti, che le stesse dovevano essere effettuate a XXX e che le notifiche erano state poi effettuate a quest’ultima ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per assenza di persone abilitate a riceverlo, inviando conseguentemente le raccomandate informative impersonalmente a detta società nella sede legale in (doc 3 all).

Il procedimento seguito nel caso di specie è quindi non conforme a legge.

Non è stata tentata alcuna notifica al legale rappresentante della Società.

Sostanzialmente, invece, si è seguita la procedura di cui all’art. 140 cpc ( irreperibilità) ad una società.

Ha stabilito Cass V n 27677/2013 che la notificazione degli atti tributari in applicazione dell’art. 140 cpc, può essere effettuata solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario, che non sia stato trovato per irreperibilità temporanea.

Cass V 1668/2013 ha stabilito invece che, se il destinatario è persona giuridica non reperibile, non è ammissibile il ricorso all’art. 140 cpc , ma occorre dare applicazione all’art. 145, comma 3, cioè tentare la notifica a mani del legale rappresentante, eventualmente, in caso di irreperibilità o domicilio sconosciuto, applicando l’art140 o 143 cpc, appunto, al legale rappresentante persona fisica.

In conclusione, le cartelle di cui sopra non sono state portate né nella sfera di conoscenza, né di conoscibilità, del destinatario.

Quanto alle notificazioni ai sensi dell’art. 60,comma 1 Lett. e) D.P.R. 600/73, (cartella n doc 3 all e intimazioni di pagamento – doc 5 e doc 6 all) si riporta l’ordinanza n. 13016 del 24 luglio 2012 della Sez. Tributaria della Corte di Cassazione, “Ed invero, va osservato che la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente deve essere fatta nel comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’articolo 145 C.P.C., comporta, pertanto, che, in caso d’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta e’ applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 58, (Cass. 3618/06, 6325/08). In caso contrario, non potrà che farsi ricorso al criterio di cui all’articolo 60, lettera e) (affissione nell’albo del Comune del luogo un cui la società contribuente ha il domicilio fiscale), puntualmente seguito, nel caso, concreto, dall’amministrazione sia pure in concorso con il tentativo – non riuscito – di notifica presso il domicilio dell’amministratore della società.”

Nel caso di specie dalla visura richiesta dall’ufficiale di riscossione emerge che ***, identificato nell’atto quale legale rappresentante della società, risiede nello stesso comune e nella stessa via in cui aveva sede legale la società (e diverso numero civico: n il legale rappresentante e n la sede legale). Si ritiene di ravvisare la inesistenza giuridica delle notifiche delle cartelle sopra indicate essendo stata utilizzata una procedura non prevista dal codice di rito, cioè eseguita al di fuori dello schema legale e in assenza di dimostrazione che le notifiche abbiano raggiunto lo scopo, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento (annullamento che per mero errore materiale non è stato inserito in dispositivo).

L’art. 24 comma 5 d.l. 46/99, che disciplina l’opposizione all’iscrizione a ruolo per motivi di merito, prescrive che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Nel caso in cui le doglianze afferiscano a vizi relativi alla fase successiva a quella di formazione della cartella, come quelli attinenti alla regolarità della notificazione dell’atto, si ritiene applicabile il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., in materia di opposizione agli atti esecutivi, termine decadenziale di natura processuale pacificamente rilevabile ex officio da parte del giudice.

L’eccezione di inesistenza della notificazione non rientra nell’una o nell’altra categoria e, pertanto, non è soggetta ai termini decadenziali di cui all’art. 24 comma 5 d.l. 46/1999 o art. 617 c.p.c..

INAIL ha chiesto, nelle sue conclusioni, accertarsi in ogni caso la debenza delle somme richieste dall’Istituto.

Per condivisibile giurisprudenza, difatti, il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale (o avviso di addebito), non può limitarsi a dichiarare l’invalidità del titolo dovendo pronunciarsi, su richiesta di parte, nel merito della fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. lav., 6 agosto 2012, n. 14149) La debenza dei premi speciali dovuti per il titolare artigiano e relativi agli anni dal 2015 al 2017 non risulta nel merito contestata, con la conseguenza che, in accoglimento della domanda di INAIL, si accerta la debenza di tali somme a carico del ricorrente.

Spese compensate stante l’esito del giudizio

P. Q. M.

VISTO L’ART 442 CPC ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede: accerta e dichiara la inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali:

n. (ruolo n. /2017)

n. (ruolo n. /2017)

n. (ruolo n. /2018)

accerta la debenza delle somme richieste dall’Istituto ed incluse nelle cartelle esattoriali n°, n°, n° oltre sanzioni civili ed interessi di mora; rigetta le ulteriori domande; compensa le spese di lite.

Pavia 28.1.2020
Il Giudice del lavoro

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati