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Codice Civile
Codice Penale

Estensione del fallimento al socio accomandante

Estensione, alla stregua dell’art. 147 L. Fall., del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante, termine di decadenza.

Pubblicato il 23 March 2019 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Reggio Calabria
Sezione Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai signori:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 220/2019 pubblicata il 22/03/2019

nella causa civile iscritta al n. /2017 R.G., posta in decisione all’udienza del giorno 25.2.2019 e vertente

TRA

XXX;

codice fiscale; parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati

RECLAMANTE

E

Fallimento di YYY, in persona del legale rappresentante pro tempore (dott., quale curatore);

codice fiscale:

parte rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv.

RESISTENTE

Con l’intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria;

INTERVENIENTE

avente ad oggetto: opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18 L. Fall.).–giudizio di rinvio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All’udienza del 25.2.2019 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 22.12.2017 la curatela del fallimento di YYY (in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ***, quale curatore) ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte lo XXX, instando – quale originaria “resistente” – in riassunzione del procedimento già iscritto al n. /2013 RGAC, a seguito dell’annullamento della sentenza di questa Corte n. del 27.6.2013–8.7.2013 (disposto dalla Corte Suprema di Cassazione–Sez. 1a con pronuncia n. in data 24.3.2017–29.9.2017), per la conferma nel corrente giudizio “di rinvio” della declaratoria del fallimento del nominato (in quanto deliberato nei di lui confronti – in estensione di quello della società de qua – quale socio accomandante indebitamente gerente della medesima fallita); declaratoria in illo tempore statuita dal Tribunale Civile di Locri–Sezione Fallimentare con sentenza emessa in data 20–27.12.2012 al n. 1113 nel procedimento già iscritto al n. /2012 RG (e contro la quale lo XXX aveva proposto il reclamo di cui al citato procedimento n. /2013 RGAC).

*

Il reclamante XXX, costituitosi con memoria depositata (in modalità telematica) in data 31.5.2018, deducendo ex adverso:

preliminarmente, in rito:

I. l’inammissibilità dell’atto di riassunzione, asseritamente per esser la copia notificata della relativa citazione priva di sottoscrizione da parte del difensore asseritamente costituito (sia in calce all’atto processuale in argomento, sia in calce alla procura alle liti, recante la sola presunta firma autografa del curatore dott. ***);

II. la nullità della fase del giudizio di cassazione, asseritamente per omessa e/o nulla notificazione ai difensori costituiti – e domiciliatari per il grado d’appello (in persona degli avvocati), peraltro non eleggenti per l’occasione domicilio entro il circondario della Corte adita (ma in), e quindi da intendersi domiciliati ai superiori fini presso la Cancelleria della Corte d’Appello adita – essendo detta notificazione avvenuta, in violazione dell’art. 170 C.P.C., personalmente e solo alla parte medesima quale già reclamante o, comunque, presso il difensore domiciliatario ma senza impiego di pec (e quindi irritualmente);

III. la nullità della citazione in riassunzione per indeterminatezza della domanda, essendo ivi stata omessa l’individuazione della data di pubblicità da tenere come riferimento per il computo del termine annuale oltre il quale è preclusa la dichiarazione del fallimento in estensione che ne occupa (con grave violazione conseguente dell’esercitabilità della difesa da parte d‘esso XXX);

IV. la nullità del giudizio di prime cure (id est, quello voltosi in sede prefallimentare), per omessa previa notificazione al fallendo del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione;

ed ancora, nel merito:

l’insussistenza dei presupposti per la dichiarabilità del fallimento d’esso resistente:

1. alla luce dello stesso principio di diritto enunciato nella sentenza d’annullamento con rinvio, atteso che:

pubblicata la sentenza dichiarativa del fallimento della società in data 22.7.2011 ed iscritta tale pronuncia nel registro delle imprese nei termini di legge;

comportando il fallimento della s.a.s. il recesso ex iure del socio limitatamente responsabile e la sua conoscibilità da parte dei terzi in virtù della superiore pubblicità;

l’anno “di rito” doveva intendersi ormai da lungi decorso, al 27.12.2012;

2. legittimamente avendo il nominato, in virtù dell’art. 2320 C.C., compiuto atti qualificabili come di mera “gestione esecutiva” e non implicanti alcuna immixtio vietata (o sanzionabile), perché privi di rilievo quali atti di indirizzo o conduzione societaria;

3. anche a diversamente opinare:

al dì della pronuncia dichiarativa del fallimento della s.a.s. di riferimento (22.7.2011) già risultava che lo XXX aveva compiuto atti d‘ingerenza;

al di della sentenza da revocarsi (20.12.2012), dunque, era già decorso oltre un anno dal compimento del primo degli atti d’ingerenza addebitati allo XXX (in quanto, a tutto voler concedere, comunque precedente il 21.7.2012);

conclude chiedendo in accoglimento del reclamo:

la declaratoria delle nullità ut supra eccepite, ovvero, in subordine, la revoca e/o l’annullamento della sentenza dichiarativa del fallimento de quo, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.

*

La resistente curatela (ricorrente in riassunzione) si è costituita con atto depositato (in modalità telematica) in data 20.9.2018 e, deducendo ex adverso:

sub I., che:

pur risultando la copia prodotta da controparte effettivamente esser priva della sottoscrizione del difensore costituito, tanto integrava una mera irregolarità (come ritenuto in sede di legittimità da ultimo da Cass. n. 11793 del 2018), atteso che l’originale del documento in questione – il quale era prodotto in allegato anche in forma cartacea (per riscontro de visu di quanto dedotto) – ben recava tale sottoscrizione, con attestazione d’autentica redatta dall’ufficiale giudiziario officiato della notifica in argomento;

in ogni caso, a tutto voler concedere, l’avvenuta costituzione di controparte risultava aver sanato anche tale eventuale fonte d’invalidità;

sub II., che:

(per quanto evincibile dagli atti disponibili nel fascicolo di parte del giudizio di legittimità decorso) la notificazione del ricorso per cassazione aveva avuto luogo a pro’ dello XXX presso i due procuratori costituiti a sua difesa – avvocati – nel luogo da essi indicato quale domicilio eletto per il grado d’appello antea celebrato e si perfezionava in data 24.2.2014 in esito a compiuta giacenza attestata dal competente ufficiale postale, quindi del tutto ritualmente (diversamente da quanto sostenuto da controparte) a tenore degli artt. 330 comma 1 e 170 C.P.C. non avendo detti procuratori eletto domicilio nel circondario di competenza dell’A.G. adita ma così beneficiando di un più diligente ed efficace adempimento degli obblighi posti a loro tutela (come ritenuto da Cass. n. 17342 del 2005);

sub III., che:

allo XXX per ben noto che:

la declaratoria del fallimento de quo era avvenuta in data 22.7.2011; la società di cui era accomandante era stata cancellata dal registro delle imprese in data 4.11.2011; l’istanza d’estensione del fallimento della stessa al nominato era stata depositata in data 29.6.2012 (quindi, prima che trascorresse l’anno da detta vicenda); e tanto, del resto, gli era stato reso noto in sede di reclamo (avendo la curatela ciò dedotto ed essendosi lo XXX costituito nel grado d’appello definito con la sentenza poi annullata dalla Corte di Cassazione);

la sentenza impugnata era stata emessa dopo l’assunzione a riserva in esito all’udienza di discussione del 22.10.2012;

sub IV., che:

l’eccezione, oltre che tardiva (perché mai azionata in sede di reclamo), era anche infondata in fatto avendo avuto luogo la notificazione del ricorso – e del pedissequo decreto presidenziale – per l’estensione del fallimento allo XXX ritualmente, per essersi perfezionata la stessa mediante compiuta giacenza in data 13.8.2012;

ed ancora:

sub 1., che:

la tesi affermata era resistita dal diverso dictum di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 319 del 2000, legittimante (asseritamente) l’emissione della sentenza di fallimento “in estensione” anche oltre l’anno dal momento in cui i soci avessero perso la responsabilità limitata;

sub 2., che:

ben aveva motivato la sentenza in riesame circa l’avvenuta ingerenza nella conduzione della società fallita da parte dello XXX in violazione dell’art. 2320 C.C., evidenziando che costui – secondo la documentazione allegata fin dalle prime cure – aveva emesso diversi assegni e concluso svariate operazioni bancarie in nome della stessa non aventi contenuto meramente esecutivo, ma implicanti immixtio;

ha concluso chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma dell’impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio.

*

Differito il procedimento dall’udienza collegiale di prima comparizione del 21.6.2018 a quella dell’11.11.2018 (per l’acquisizione in originale del ricorso in riassunzione, con concessione contestuale di termine per il deposito di note e repliche fino al 20.9.2018) e di seguito (in virtù d’ordinanza del 22.11.2018) all’udienza del 25.2.2019 (ove aveva luogo la precisazione delle conclusioni), senza alcuna ulteriore attività la causa è stata posta in decisione.

Si dà ancora atto che:

– con deposito avvenuto (in modalità telematica) in data 20.9.2018, la difesa della resistente curatela produceva l’originale del ricorso in riassunzione che ne occupa;

– con deposito avvenuto (in modalità telematica) in data 14.11.2018, la difesa di parte reclamante produceva la copia del ricorso in riassunzione notificatale, unitamente alla nota spese;

– all’udienza del 15.11.2018, il procuratore della resistente curatela dichiarava l’avvenuto deposito – oltre che in modalità telematica – anche in modalità cartacea dell’originale dell’atto di riassunzione retro richiamato; incidentalmente, si dà comunque atto che il fascicolo di parte contenente tale documento (risultante del tutto conforme a quello trasmesso antea in modalità telematica) non reca però data e timbro d’acquisizione da parte della competente Cancelleria;

– con foglio di precisazione delle conclusioni depositato (in modalità telematica) in data 25.2.2019, la difesa della curatela resistente eccepiva la irritualità per tardività del deposito di controparte eseguito il 14.11.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente all’esame dell’odierno merito processuale, è doveroso avvisare ex officio che:

pur non essendo stata effettuata notificazione ad iniziativa della curatela ricorrente in riassunzione (ovvero, conseguente comunicazione di cancelleria) all’ufficio del P.M. presso questa Corte d’appello della pendenza dell’odierno giudizio;

né questa risultando essere avvenuta nella fase di reclamo antea celebrata (e definita dalla sentenza poi annullata in sede di legittimità); tanto non osta alla piena conoscibilità della corrente materia di lite; ed infatti, ad avviso del Collegio:

– che detta parte sia latrice d’interesse rilevante al punto da meritar tutela nella veste d’interventore necessario non può ritenersi in fatto, posto che nel caso di processo detto ufficio non chiese la dichiarazione del fallimento poi statuita (secondo quanto si evince dagli atti del fascicolo di prime cure, acquisto in modalità telematica agli atti di lite di questo grado);

– ma tanto deve riconoscersi anche in diritto, atteso che al di fuori di tale ipotesi, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità sia antecedente sia successiva alle riforme della Legge Fallimentare operate dal D. Leg.vo n. 5 del 9.1.2006 n. 5, dal D. Leg.vo n. 180 del 16.11.2015, dal D.L. n. 59 del 3.5.2016, dalla legge n. 232 dell’11.12.2016 e con da ultimo dal D. Leg.vo n. 54 del 18.5.2018 (entrato in vigore dal 25.6.2018) si è ritenuto (da Cass. Sez. 1a, sentenza n. 13357 del 7/6/2007, in ipotesi di fallimento dichiarato a seguito di risoluzione di concordato preventivo ma con interessanti obiter dicta valevoli per il ruolo di questo ufficio nelle altre situazioni presupposto della procedura prefallimentare) che:

“… nel giudizio di opposizione alla dichiarazione del fallimento pronunciata in sede di risoluzione del concordato preventivo non sono litisconsorti necessari né il commissario giudiziale, né il liquidatore, non sussistendo alcuno specifico interesse, del quale i medesimi siano portatori in considerazione delle rispettive funzioni, che lo imponga o lo giustifichi; né è obbligatorio l’intervento del P.M. …”;

ciò affermandosi soltanto quando questo ravvisi nel procedimento un pubblico interesse e l’opportunità di intervenire per tutelarlo specificamente ex art. 70 ultimo comma C.P.C. (il che equivale a dire che se l’interesse ad impugnare – in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio – è costituito dalla soccombenza e in tale posizione il P.M. non versi, è da escludere vi sia materia per un suo potenziale intervento);

e, comunque, anche a diversamente opinare, si è poi affermato (dalla medesima Sezione, con la sentenza n. 11211 del 21/5/2014 ribadita da ultimo dalla sentenza n. 12537 del 18.5.2017, per l’ipotesi del ricorso per cassazione ma con principio di diritto ovviamente rilevante anche per l’ipotesi dell’impugnazione di secondo grado) che, ove pure si versasse in fattispecie d’intervento obbligatorio:

“… l’omessa notifica del ricorso per Cassazione al P.G. presso la corte d’appello in quanto finalizzata a consentire l’esercizio dell’impugnazione, non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poiché l’interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione è assicurato dall’intervento del P.G. presso la Corte di cassazione (… in senso conforme v., già, Sez. 1a, n. 5953 del 2008) …”.

*

Ciò posto, procedendo ordinatamente nell’esame delle questioni dedotte e dato atto della preliminarietà di quelle in tema d’invalidità in rito delle decorse fasi processuali, osserva il Collegio quanto appresso:

sub I.:

premesso in fatto che:

– la copia del ricorso in riassunzione notificata alla difesa dello XXX (acquisita ritualmente, e dunque pienamente utilizzabile per i fini della corrente cognizione, già in virtù del deposito eseguito in modalità telematica in data 31.5.2018 in allegato alla memoria di costituzione in pari modalità e data formalizzata) effettivamente, come del resto riconosciuto dalla resistente curatela, non reca altra sottoscrizione che quella riferibile al curatore pro tempore quale conferente la relativa procura defensionale, in calce allo scritto defensionale in argomento; l’atto, tuttavia, indica nel suo contenuto: le generalità (e la qualità), nonché i recapiti e la legittimazione del conferente la procura;

le generalità ed i recapiti del difensore costituito per il conferente la procura; il procedimento giudiziale di riferimento; gli antecedenti provvedimenti decisori ivi intervenuti; le ragioni ed il contenuto della richiesta riassunzione; ed è corredato dalla dichiarazione – presente nel corpo della relata di notifica – sottoscritta dall’ufficiale giudiziario procedente (tale ***) d’aver ricevuto il documento da notificare “… ad istanza dell’avv. *** …” (id est, del medesimo professionista individuato come procuratore costituito);

– l’originale dell’atto in argomento, prodotto (sia in modalità telematica sia in modalità cartacea, anche se di quest’ultima non è conoscibile l’effettiva data) in ossequio all’ordinanza interlocutoria emessa all’udienza del 21.6.2018, reca invece – oltre a quella del curatore conferente la procura – anche le sottoscrizioni:

dell’avv. *** quale redattore dell’atto e quale operatore dell’autentica della sottoscrizione della parte (in data 22.12.2017); dell’ufficiale giudiziario (la prefata ***) che si ricevette l’atto in questione e le sue copie – pur incomplete ut supra – per l’inoltro in notifica, con contestuale individuazione della relativa data al 22.12.2017 ed apposizione del timbro di ricevimento;

e rilevato in diritto (come arguito in sede di legittimità da Cass. Sez. 3a, sentenza n. 10491 del 7/12/1994, con precedente remoto ma in seguito non più mutato, anzi confermato dalla Sez. 2a, sentenza n. 3620 del 13/4/1999) che:

“… La mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia dell’atto notificato alla controparte non comporta nullità dell’atto quando dagli elementi di questo, e senza necessità di acquisire elementi estranei al contenuto di esso, sia possibile desumerne la provenienza da un procuratore munito di mandato. Tale accertamento può essere compiuto sulla base di elementi quali l’indicazione della procura e la certificazione dell’ufficiale giudiziario, dai quali risulti con certezza che la notificazione dell’atto è stata eseguita su richiesta di quel procuratore e, quindi, la sua provenienza da quel legale.

(Nella specie, a sostegno del motivo di ricorso per cassazione relativo al difetto di sottoscrizione, da parte del procuratore, della copia notificata dell’atto di appello si era osservato che era stata omessa anche la trascrizione, su detta copia, della procura a margine; la suprema corte ha osservato, sul punto, che la procura alle liti sussisteva sull’originale e che il suo tempestivo rilascio si evinceva dalla menzione della medesima nella nota degli atti depositati in occasione della costituzione in giudizio) …”;

ed ancora, che:

“… La mancanza di sottoscrizione del difensore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione, non incide sulla validità di questa se è sottoscritto l’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel difensore …”;

l’eccezione in argomento va dunque disattesa per sua infondatezza;

sub II.:

l’eccezione in argomento non è conoscibile in questa sede, atteso il principio di diritto univocamente enunciato in sede di legittimità in tema di giudicato implicito delle sentenze di cassazione:

dalla Sez. L, sentenza n. 272 del 15/1/1996 , secondo cui:

“… Mentre la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere, ai sensi dell’art. 161 C.P.C., nei limiti e secondo le regole proprie dei suddetti mezzi di impugnazione, per l’ipotesi di nullità della sentenza della Corte di Cassazione non è previsto alcun rimedio, fatta salva l’impugnazione per revocazione, nei limiti in cui essa sia esperibile …”;

e dalla Sez. 1a, sentenza n. 25174 del 28/11/2011, che ha puntualizzato ulteriormente in proposito (in precedente omogeneo a quello di cui alla doglianza in questione):

“… Il vizio di nullità – in tesi conseguente alla mancata rilevazione del difetto di integrità del contraddittorio – della sentenza di legittimità con cui è stata disposta la cassazione con rinvio della decisione impugnata non è deducibile nella fase di rinvio e, quindi, neppure con il ricorso avverso la relativa sentenza, essendo inapplicabile alle sentenze di cassazione il rimedio, apprestato dall’art. 161 C.P.C., della conversione della nullità in mezzo d’impugnazione …”;

e, comunque, il giudicato implicito formatosi sulla questione d’integrità del contraddittorio oggi proposta (nel senso della sua infondatezza, non avendo la Suprema Corte rilevato ex officio nella sentenza d’annullamento con rinvio richiamata alcun vulnere dei diritti di difesa dello XXX) appare del tutto coerente con le evidenze di fatto deducibili dalla documentazione di processo, donde – e ciò sia detto, ancorché solo incidentalmente – si constata che:

in fatto:

– l’elezione di domicilio (per il decorso grado d’appello) aveva avuto luogo nell’interesse di XXX, quale reclamante, presso lo studio dell’avv. – nonché per l’avv. – in; con il reclamo azionato, tuttavia, il menzionato professionista – iscritto all’albo di – indicava anche il proprio indirizzo pec genericamente riferendosi

alle comunicazioni alla parte da lui assistita riferibili; – nel giudizio di Cassazione:

la difesa della curatela (ricorrente) notificava l’impugnazione presso il predetto domicilio, a mezzo posta, provvedendosi al deposito in ufficio postale – per mancato rintraccio del professionista de quo – in data 12.2.2014 ma il piego raccomandato non era ritirato (fino al compimento della relativa giacenza in data 24.2.2014);

concorreva, comunque, avviso in cancelleria della Corte d’Appello di Reggio Calabria (a mezzo raccomandata) in data 10.2.2014 di detta formalità; la Corte adita dava atto che nessuna difesa era provenuta dallo XXX (non rilevando alcun vizio d’omessa notificazione nell’occorso in suo pregiudizio);

e in diritto che:

in primis:

il richiamo della pronuncia di Cass. Sez. L. n. 17342 del 25.8.2005 operato alla difesa della resistente curatela appare solo in parte pertinente all’odierna vicenda, atteso che ivi si legge espressamente (e diversamente dal testo citato dalla memoria difensiva della parte in questione) quanto segue:

“… il citato art. 82 “nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice.

La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all’esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le impongono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge …”;

e quindi la non doverosità (ma mera “possibilità”) di valersi della cancelleria del Giudice adito parrebbe esser stata circoscritta all’ipotesi d’elezione di domicilio avvenuta comunque entro il distretto della Corte d’Appello antea adita;

in secundis:

vero è, come ritenuto da Cass. Sez. 6–2, ordinanza n. 21335 del 14/9/2017 (con indirizzo ribadito dalla successiva ordinanza n. 28374 del 28/11/2017 della Sez. 2a), che:

“… L’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima.

Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 C.P.C., apportate dall’art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine …”;

con assunto da ultimo ribadito dalla Sez. 3a, sentenza n. 14914 dell’8/6/2018, secondo cui:

“… In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario …”;

ma, versandosi nel caso in tema di procedimento introdotto in Cassazione nel febbraio 2014, essendo il citato D.L. entrato in vigore solo dal successivo 14.8.2014, i superiori arresti giurisprudenziali non implicano sic et simpliciter che, come pur dedotto dalla difesa dello XXX, la superiore facoltà residuasse – per i procedimenti antea incoati, ratione temporis – solo se si fosse utilizzata al superiore fine la pec fornita e non le forme ordinarie di notificazione (e cioè, quelle a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo dell’ufficio postale); ed infatti:

se i procuratori i quali esercitavano il proprio ufficio in un giudizio che si svolgesse fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati dovevano, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove aveva sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio era in corso – ed effettivamente aveva chiarito Cass. Sez. 1a, nella sentenza n. 12375 del 4.4.2014– 3.6.2014, che:

“… L’art. 82, infatti, impone agli avvocati che esercitano il proprio ufficio fuori della circoscrizione di appartenenza (in tema cfr Cass. n. 7658 del 2013) di effettuare l’elezione di domicilio nello specifico luogo in cui ha sede il giudice adito; contiene, dunque, un duplice e non coincidente riferimento topografico, di cui il primo integrato dalla circoscrizione del tribunale ed il secondo dalla sede dell’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è pendente. Il secondo riferimento topografico, che si differenzia dal primo pure letteralmente, coincide con la sede – e quindi con il comune dove è ubicata la sede – dell’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso (cfr Cass. SU n. 10143 del 2012) …“ – con l’effetto per cui, in mancanza dell’elezione di domicilio ivi, questo si sarebbe dovuto intendere eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria; ciò avrebbe potuto sì intendersi come indiretta “sanzione” per detti difensori (nel senso che costoro non avrebbero potuto invocare a propria salvaguardia vizi di sorta ove la notificazione avesse avuto luogo presso la Cancelleria del Giudice adito), ma non anche come vicenda elidente per la difesa della parte interessata a notificare la facoltà comunque ad essa spettante al tempo (sebbene più gravosa nella modalità d’esercizio relativa, rispetto all’inoltro d’una pec) di ricercare il difensore domiciliatario ove avesse effettivamente il proprio studio professionale ed ivi notificargli, quale destinatario dell’atto, l’impugnazione occorrenda;

sicché, ove, come nel caso che ne occupa, tanto sia effettivamente avvenuto (e, del resto, l’ufficiale giudiziario comunque inoltrò avviso nella Cancelleria della Corte d’Appello già adita dell’avvenuto invio in della notificazione del ricorso per Cassazione azionato dalla curatela), del mancato ritiro in ufficio postale del piego ad esso inviato il difensore domiciliatario “fuori distretto” potrebbe imputare solo sé stesso (potendo comunque verificare presso al predetta Cancelleria, non avendo ricevuto pec di sorta al riguardo, la sorte della sentenza alla parte da lui assistita in quanto ad essa favorevole);

e tanto imponeva (come avvenuto) il rigetto della censura in argomento;

donde, ripetesi, l’inammissibilità della superiore doglianza;

sub III.:

dato atto che:

– con la sentenza dichiarativa del fallimento dello XXX (datata 27.12.2012), l’adito Tribunale di Locri riteneva che nulla ostasse alla decisione emittenda pur essendo decorso oltre un anno dal fallimento della società di cui lo XXX era accomandante (occorso in data 22.7.2011) difettando, nel caso di specie, la prova che medio tempore fossero stati resi noti ai terzi o lo scioglimento del rapporto sociale o comunque fatti donde la prova della previa cessazione della responsabilità illimitata del socio suddetto da almeno un anno;

– questa Corte, con la sentenza poi cassata, assumeva che la decorrenza del termine annuale di legge dovesse individuarsi proprio con riferimento alla superiore pronuncia del 22.7.2011, pur opinando che il dies ad quem relativo dovesse farsi coincidere non con quello della decisione in riesame ma con quello d’iscrizione nel registro delle imprese della stessa (da presumersi avvenuto – in difetto di specifica prova di riscontro – nel rispetto dei termini di legge e quindi entro il successivo 28.12.2011);

– secondo l’espresso dictum della sentenza della Corte di cassazione donde l’odierno giudizio di rinvio, la curatela allora reclamante aveva però dedotto (nel terzo motivo di ricorso) che “… la società YYY è stata cancellata dal registro delle imprese il 4 novembre 2011 e il ricorso per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio accomandante è stato proposto il 29 giugno 2012 …”, con ciò chiaramente ed univocamente identificando il dies a quo in virtù del quale accertare la tempestività o meno della declaratoria di fallimento intervenuta “in estensione” non già in quello opinato da questa Corte ut supra ma, appunto, nel 4.11.2011;

– nella citazione in riassunzione poi, oltre al richiamo di detta pronuncia, la medesima curatela chiedeva la conferma della sentenza di prime cure, implicitamente richiamando quanto ivi statuito come del tutto condivisibile (e cioè, aderendo alla motivazione argomentata dal primo Giudice circa il difetto d’acquisizioni donde inferire che, vuoi prima vuoi dopo tale data, ai terzi fosse stato reso noto che lo XXX aveva dismesso il suo asserito ruolo d’accomandatario di fatto);

sicché la doglianza espressa appare infondata e va essa pure disattesa;

sub IV., infine:

va considerato che quanto ex adverso dedotto dalla resistente curatela, in quanto effettivamente riscontrato dalla documentazione trasmessa al Giudice a quo, impone il rigetto anche dell’eccezione in argomento.

*

Nel merito, premesso:

quanto al motivo di ricorso per cassazione vertente l’asserita tardività (eccepita ivi dalla ricorrente curatela, ed oggi – in quanto reiterata – da riconoscersi quale questione preliminare alle altre) del reclamo azionato dallo XXX con atto del 2.2.2013 (vizio la cui cognizione è stata rinnovatamente deferita, ed ovviamente, a questo Giudice del rinvio da espresso dictum della Corte di Cassazione), che:

essendo stata la sentenza dichiarativa del suo fallimento notificata allo XXX in data 3.1.2013;

venendo a scadenza i trenta giorni di rito per farvi luogo ex art. 18 L. Fall. al 4.2.2013 (quale primo lunedì successivo);

il vizio suddetto risulta insussistente e l’eccezione d’inammissibilità conseguente del reclamo medesimo va riconosciuta infondata;

si osserva e rileva quindi quanto appresso: sub 1.:

premesso in diritto che:

il fallimento per estensione si colloca in una prospettiva di carattere eccezionale, permettendo il fallimento di un soggetto – il quale potrebbe non essere un imprenditore commerciale sopra soglia (qualora, oltre che socio di una società di persone, fosse anche imprenditore individuale) o essere comunque solvibile – solo in quanto socio illimitatamente responsabile di una società antea dichiarata fallita, ratio dell’istituto essendo quella d’indurre appunto tali soci “illimitatamente responsabili” ad una gestione più attenta ponendo su di essi il rischio di un fallimento personale quale sanzione “ulteriore” rispetto alla responsabilità illimitata e quale garanzia supplementare dei creditori sociali; ovviamente, per fallire “per estensione” occorre che l’insolvenza della società derivi dall’inadempimento di obbligazioni pregresse rispetto al venir meno della posizione di socio (o della posizione di socio illimitatamente responsabile), sicché il “non più socio” non potrà esser dichiarato fallito quando tale vicenda di sua estraniazione dal vincolo sociale sia risalente oltre l’anno dalla dichiarazione del fallimento societario e, per l’individuazione della decorrenza del termine annuale per cui è processo, il costante insegnamento di legittimità in subiecta materia (ribadito della stessa sentenza n. 22928 del 2017 donde l’odierna cognizione) afferma che:

“… Nella sentenza n. 66 del 1999 … nel rilevare che la disciplina dettata dalla L. Fall., artt. 10 ed 11, è volta a realizzare un bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei creditori contro l’eventualità che la dichiarazione di fallimento sia rimessa alla volontà del debitore o al caso e l’interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche, il quale impone l’assoggettamento ad un termine della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore cessato o defunto, il Giudice delle leggi affermò che tale interesse giustifica a maggior ragione la previsione di un limite temporale per la dichiarazione di fallimento dell’ex socio, la cui sottoposizione alla procedura fallimentare discende dal fallimento della società e prescinde del tutto dalla sussistenza dei presupposti di cui alla L. Fall., artt. 1 e 5, da accertarsi esclusivamente nei confronti della società. Ritenne peraltro che tale limite, non previsto dall’art. 147, potesse essere desunto in via interpretativa dal sistema della stessa legge fallimentare, e precisamente dagli artt. 10 ed 11 osservando che la ratio di tali disposizioni consente di attribuirvi portata generale, con la conseguente applicabilità del termine dalle stesse previsto anche al fallimento dell’ex socio.

L’assimilazione della posizione di quest’ultimo a quella dell’imprenditore cessato o defunto fu ribadita nella sentenza n. 319 del 2000, con cui, preso atto della riluttanza della giurisprudenza ordinaria ad estendere l’applicabilità del termine in questione al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale del cit. art. 147, comma 1, nella parte in cui prevedeva che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di una società fallita potesse essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui gli stessi avessero perso, per qualsiasi causa (nel caso esaminato dalla Corte, per la trasformazione della società), la responsabilità illimitata.

Com’è noto, peraltro, la stessa Corte costituzionale, con le successive ordinanze n. 321 del 2002 e n. 36 del 2003, ha escluso la possibilità di assimilare la posizione dell’ex socio o del socio che abbia perso la responsabilità illimitata a quella del socio occulto o apparente, la cui esistenza emerga successivamente alla dichiarazione di fallimento della società, ed ha pertanto dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, comma 2, nella parte in cui non assoggetta ad un limite temporale, decorrente dalla dichiarazione di fallimento della società, l’estensione del fallimento nei confronti del socio in questione.

Ad avviso della Corte, la posizione di tale soggetto non può in alcun modo essere posta a confronto con quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata: le disposizioni del codice civile in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni delle società di persone, in quanto ispirate al principio secondo cui sono opponibili ai creditori soltanto le vicende, societarie o personali, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, fanno apparire infatti giustificata una netta differenziazione tra la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile che, in quanto verificatasi a seguito di vicende regolarmente pubblicizzate, sia stata debitamente portata a conoscenza dei terzi nelle forme prescritte, e l’ipotesi in cui la mancata registrazione costituisca una scelta degli stessi associati, dal momento che è proprio l’interesse alla certezza delle situazioni giuridiche ad esigere, in quest’ultimo caso, che i soci restino esposti alle conseguenze della loro consapevole opzione.

A conclusioni non diverse deve pervenirsi con riferimento alla posizione del socio accomandante che, come nella specie, sia tenuto a rispondere illimitatamente verso i terzi delle obbligazioni sociali per aver contravvenuto al divieto, posto dall’art. 2320 C.C., di compiere atti di amministrazione, trattare o concludere affari in nome della società: analogamente a quanto accade per il socio occulto la responsabilità illimitata del socio accomandante ingeritosi nell’amministrazione della società, sancita dall’art. 2320 C.C. che, a tal fine, lo equipara all’accomandatario, non è collegata a vicende personali o societarie suscettibili di pubblicizzazione nelle forme prescritte dalla legge, ma deriva dal dato meramente fattuale di tale ingerenza e non è destinata a venir meno per effetto della sola cessazione di quest’ultima, prescindendo la suddetta equiparazione da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, ovvero dipendenti o meno da essa.

Pertanto, l’estensione, in siffatte ipotesi ed alla stregua dell’art. 147 L. Fall., del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante non è soggetta ad altro termine di decadenza che non sia l’anno dalla iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale (ad esempio il recesso) o societaria (ad esempio la trasformazione della società), che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata, escludendosi, invece, la possibilità di ancorare la decorrenza di detto termine alla mera cessazione dell’ingerenza nell’amministrazione …” (Cass. Sez. 1a, sentenza n. 22246 del 7/12/2012);

e tanto è stato di seguito ribadito (dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 24112 del 25/11/2015 – che ha affermato che l’anno di riferimento decorrerà, pertanto, “… dal giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale con il socio sia portato a conoscenza dei creditori con idonee forme di pubblicità …” – e dalla medesima Sez. 1a, sentenza n. 5069 del 28/2/2017, la quale in termini identici ha affermato che esso decorrerà “… dall’iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della suddetta responsabilità …”);

e va rammentata, inoltre, l’irrilevanza in parte qua della data del deposito del ricorso per estensione, atteso che tale iniziativa, anche se tempestiva, non può produrre effetti prenotativi, non essendo ex se conoscibile dai terzi (ove non adeguatamente pubblicizzata);

e che non può inoltre condividersi quanto assunto dalla difesa dello XXX sub 1. e sub 3., circa l’effetto che sarebbe maturato ex iure in suo favore dell’estinzione del rapporto sociale in virtù della dichiarazione del fallimento della s.a.s. di cui lo stesso era formalmente accomandante, non essendo in alcun modo esso previsto dal vigente ordinamento in tema di procedure concorsuali; dai superiori tratti normativi, tuttavia, non è consentito né è necessario derivare sic et simpliciter che a carico del socio accomandante che abbia attuato atti d’ingerenza gestoria divenendo illimitatamente responsabile (pur formalmente non essendo tale) sia ammissibile una fallibilità per estensione anche temporalmente “illimitata”, potendosi e dovendosi contra osservare che:

– se, per un verso, è vero che l’accomandante ingeritosi, ove individuato in tale posizione di fatto al dì del sorgere delle obbligazioni donde il previo fallimento societario, deve opinarsi esser sempre pienamente fallibile “per estensione” – quale socio illimitatamente responsabile – senza limiti temporali, in quanto versa al riguardo in posizione assimilabile a quella d‘un socio illimitatamente responsabile antea “occulto” non essendone previsti espressamente dall’art. 147 comma 4 L. Fall., per tale ipotesi (come asserito testualmente dalla stessa ordinanza n. 24112 del 25/11/2015 della Sez. 6–1 retro richiamata:

“… Ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, l’accomandante che abbia violato il divieto previsto dall’art. 2320 C.C. assume uno “status” equiparabile a quello dell’accomandatario occulto) …”;

– per altro verso, tuttavia, lo stesso, qualora denunziasse d’avere solo per un tempo limitato ovvero occasionalmente assunto una posizione di fatto diversa da quella risultante per tabulas (e come tale dai terzi conoscibile), dovrebbe poter allegare e provare vuoi detta occasionalità vuoi d’aver parimenti reso noto o conoscibile ai medesimi terzi il mutamento successivo di detta posizione di fatto (nel caso: il ripristino della sua posizione sostanziale di mero accomandante) ed il decorso – dalla comunicazione “opponibile” della relativa vicenda – d’oltre un anno, onde evitare il proprio fallimento “per estensione”;

e considerato quindi, anche sub 2.:

in fatto (per quanto si evince dalla documentazione in atti) che:

a) nulla in tal senso è stato allegato o provato dallo XXX;

b) risulta (dalla produzione della curatela avvenuta – nella sua veste di ricorrente per l’estensione del dichiarato fallimento societario allo XXX – in sede di fase prefallimentare) che:

al nominato era stata conferita dall’accomandatario (***) delega in data 26.2.2004 al compimento di operazioni attive e passive – anche online – relativamente al c/c bancario n. presso;

analoga delega – inclusiva pure della legittimazione alle operazioni online – gli era stata conferita dal medesimo accomandatario in successiva data 31.7.2006 sul c/c postale n. intestato alla s.a.s. fallita;

lo ***, in sede prefallimentare, nel procedimento iscritto al n. /2011 RG (definito con la sentenza dichiarativa del fallimento della s.a.s. in questione in data 19–22.7.2011), aveva affermato d’essere stato accomandatario di diritto e di fatto solo fino al 2006 e d’aver poi di fatto assunto un ruolo meramente esecutivo, id est quello di operaio addetto alla lavorazione dello stocco, mentre di contro lo XXX – pur formalmente mantenendo la veste solo di accomandante – era stato lui a “… curare la gestione effettiva della stessa, ad esempio in ordine ai rapporti con il commercialista e alla tenuta della contabilità …” (così in p. 1 della sentenza richiamata);

l’A.G. adita, tuttavia, rigettava in detta occasione l’estensione del fallimento allo XXX, rilevando che “… non risulta sufficientemente provata, mediante le [sole] dichiarazioni rese dallo *** in udienza e dagli articoli di stampa prodotti, l’asserita ingerenza dello XXX nell’amministrazione societaria …” ed aggiungendo, quale dato assorbente, di ritenere comunque non ammessa la fallibilità dei soci “… solo accidentalmente ed eventualmente illimitatamente responsabili …”;

c) ad avviso del primo Giudice, invece:

la curatela ricorrente avendo prodotto (in copia) i numerosi titoli – assegni – emessi dallo XXX sul c/corrente della, a detta dello *** rilasciati in piena autonomia dal socio, risultava ivi ormai raggiunta quella prova documentale prima mancante idonea a riscontrare i detti del nominato *** ed a suffragare l’ascrizione di ruolo di fatto peculiare dell’accomandante XXX quale dominus effettivo (della gestione della società in questione);

in ogni caso, l’avvenuta delega con facoltà anche disgiunta di piena ed autonoma conduzione dei superiori rapporti di c/corrente era dalla giurisprudenza di merito riconosciuta quale modalità tipica di violazione del dovere d’immixtio, consentita essendo (da esso) solo un’eventuale procura ad acta e non una di carattere generale ed omnicomprensivo;

nonché rilevato ulteriormente, ancora in diritto, che:

mentre, effettivamente, va esclusa la fallibilità per estensione del socio accomandante che abbia occasionalmente violato il divieto d’immixtio (secondo Cass. Sez. 5a, sentenza n. 15161 del 26/6/2009);

ed in via generale:

“… per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice – vietata dall’art. 2320 C.C. e idonea a giustificare l’esclusione del socio ex art. 2286 C.C. – è necessario che l’accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull’amministrazione della stessa …” (così la Sez. 6–1, ordinanza n. 4498 del 23/2/2018);

nonché, in via particolare, quali casi d’immixtio rilevante anche ai fini fallimentari, sono stati riconosciuti in sede di legittimità (dalla Sez. 1a) quelli dell’accomandante che:

– aveva intrattenuto in via esclusiva i rapporti con un creditore sociale in relazione ai canoni di un contratto di leasing immobiliare (sentenza n. 16984 del 27/6/2018);

– aveva emesso assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome di quest’ultima e per conto della stessa, in difetto di prova della sussistenza di una mera delega di cassa (sentenza n. 23651 del 6/11/2014);

– aveva trattato o concluso affari in nome della società (sentenza n. 23211 del 17/12/2012);

– avvalendosi di procura conferente ampio ventaglio di poteri, compiva atti di amministrazione, interna od esterna, ovvero trattava o concludeva affari della gestione sociale (sentenza n. 29794 del 19/12/2008);

ed ancora:

– compiva affari in nome delle società senza specifica procura (così la Sez. 2a, Sentenza n. 21891 del 19/11/2004);

mentre sono stati esclusi quelli:

– della mera presenza nella rivendita commerciale (Sez. L, sentenza n. 11250 del 31/5/2016);

– dell’avvenuta prestazione di garanzia in favore di una società in accomandita semplice e del prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali quand’anche indebito o addirittura illecito (Sez. 1a, sentenza n. 13468 del 3/6/2010);

– dell’avvenuta autorizzazione, in forza di clausola dell’atto costitutivo dichiarata nulla ex officio, al compimento di un atto di amministrazione (sentenza n. 7554 del 6/6/2000);

ritiene dunque conclusivamente questa Corte che il reclamo, in virtù di quanto retro evidenziato sub a) e sub c) nonché ancora sub b), relativamente alle emergenze rivenienti dalla deposizione ***, e della loro mancata contestazione fin qui da parte dello XXX, non sia fondato e, nei sensi sempre retro specificati, vada pertanto disatteso, con conferma – per la sua piena condivisibilità anche al riguardo – della sentenza di prime cure.

*

Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte reclamante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri:

relativamente alla fase del primo giudizio in tema di reclamo, di cui al D.M. n. 140 del 2012, nei termini seguenti:

Competenza: Corte d’Appello

Valore della causa: indeterminabile

euro 1.980 per onorario, oltre accessori;

relativamente alla fase di cassazione, di cui al D. M. n. 55 del 2014, nei termini seguenti:

Competenza: Corte di Cassazione

Valore della causa: indeterminabile – complessità bassa

fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.113,00 fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 938,00 fase decisionale, valore minimo: € 575,00 spese generali (15% sul totale) € 393,90

totale € 3.019,90;

oltre esborsi;

per l’odierno giudizio di rinvio, di cui al Regolamento Min. Giustizia dell’8.3.2018 n. 37 – in quanto in vigore dal 27.4.2018 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell’introduzione della lite e dell’inizio dell’avvio dell’attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – nei termini seguenti:

Competenza: Corte d’ Appello

Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 1.960,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.350,00 fase decisionale, valore medio: € 3.305,00

spese generali (15% sul totale) € 992,25

totale € 7.607,25;

poi dimidiato fino ad euro 3.803,625 come in dispositivo.

Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all’art. 2 comma 1 (e cioè l’importanza dell’opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all’art. 4 comma 1 (e cioè “… dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell’art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.

A termini dell’art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall’art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l’anno 2013), secondo cui “… quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l’avvertenza per cui “… l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).

Essendo stata parte resistente ammessa al patrocinio a spese dell’Erario, va dichiarata la infine spettanza a pro’ dell’Erario della voce corrispondente alle cd. spese prenotate a debito e di quelle da anticiparsi o anticipate a pro’ della difesa della curatela (risultando, quale parte in illo tempore ammessa ex lege al gratuito patrocinio, vittoriosa nel giudizio di merito odierno).

P. Q. M.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione; definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con atto depositato in data 2.2.2013 e notificato in data 14.3.2013 nel procedimento iscritto al n. /2013 RGAC, poi riassunto con atto notificato in data 22.12.2017 ad iniziativa della resistente curatela fallimentare, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Locri– Sezione Fallimentare emessa al n. 1113 in data 20–27.12.2012 nel procedimento già iscritto al n. /2012 RGAC; reclamo proposto da: XXX; nei confronti di:

Fallimento di YYY, in persona del curatore (dott. ***) quale legale rappresentante pro tempore; così provvede:

1) rigetta il reclamo e conferma l’impugnata sentenza;

2) condanna parte reclamante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del giudizio, che liquida: quanto al procedimento iscritto a n. /2013 RGAC: in complessivi euro 1.980 per onorario, oltre accessori di legge; quanto alla fase di cassazione;

in complessivi euro 3.019,90 per onorario, oltre euro 23,08 per esborsi, ed ulteriormente accessori di legge; quanto al presente giudizio di rinvio: in complessivi euro 3.803,625 per onorario, oltre accessori di legge; disponendo che l’esecuzione della presente statuizione avvenga, relativamente al recupero sia delle spese prenotate a debito sia di quelle anticipate o da anticiparsi, in favore dell’Erario;

3) dà atto che la parte reclamante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …“ della presente pronuncia.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile, il giorno 7.3.2019

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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