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Codice Civile
Codice Penale

Crediti retributivi nell’ambito dell’appalto

Crediti retributivi relativi a prestazioni rese nell’ambito dell’appalto, prova delle circostanze costituenti la responsabilità solidale.

Pubblicato il 12 February 2019 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– 3°sez. Lavoro –

Il Giudice Unico dr.ssa, in funzione di Giudice del Lavoro, all’udienza dell’11.2.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1278/2019 pubblicata il 11/02/2019

nella causa iscritta al n. \2018 del ruolo gen.le lav. e e vertente

TRA
XXX s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.ti in virtù di mandato a margine del ricorso / in calce alla copia del ricorso notificata.

Opponente

E

YYY rapp.ta e difesa dagli avv.ti in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione.

Opposta

NONCHE’
ZZZ srl in persona del legale rapp.te p.t.

Opposta NONCHE’

KKK srl in liquidazione in persona del curatore fallimentare

Opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. \17.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.1.2018 la XXX s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.8658\17 emesso su istanza dell’opposta ed avente ad oggetto la condanna in solido dell’opponente e della KKK spa al pagamento della somma ivi indicata maturata a titolo di t.f.r. ed emolumenti retributivi relativi al periodo dedotto eccependo l’inapplicabilità del regime di solidarietà di cui all’art.29 d.lgs. n.276\2003 nonché della previsione di cui all’art.1676 cod. civ., non debenza della somma richiesta a titolo di “una tantum”, inammissibilità della richiesta di pagamento del t.f.r., esclusione della solidarietà sulle ritenute erariali, la carenza di prova delle circostanze di fatto dedotte, il beneficio della preventiva escussione e chiedendo la revoca del decreto opposto e, in subordine, l’emissione di sentenza di mero accertamento nei confronti di essa opponente subordinando l’obbligo di pagamento alla preventiva infruttuosa escussione del patrimonio della KKK spa, vinte le spese.

Si costituiva YYY chiedendo il rigetto dell’opposizione con vittoria di spese.

La ZZZ srl non si è costituita e ne viene dichiarata la contumacia.

A seguito del fallimento della KKK srl il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto dalla società opponente.

L’opposizione dev’essere respinta.

Va, anzitutto, disattesa l’eccezione di inapplicabilità del regime di solidarietà introdotto dall’art. 29 d. lgs. n.276\2003 e succ. mod. il quale dispone: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”. La successiva disposizione introduce il beneficium excussionis in favore del committente efficace, tuttavia, solo in fase esecutiva, confermando la configurabilità della generale azione di regresso in favore di chi ha eseguito il pagamento nei confronti del coobligato.

La norma richiamata, dunque, introduce un ulteriore strumento di tutela del credito del dipendente dell’appaltatore ovvero subappaltatore rispetto alla concorrente azione disciplinata dall’art. 1676 cod.civ. caratterizzato dall’introduzione di un termine di decadenza e non condizionato, quanto alla configurabilità della responsabilità solidale del committente, dalla persistenza di un credito dell’appaltatore nei confronti dello stesso.

Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce per il recupero dei crediti retributivi relativi a prestazioni rese nell’ambito dell’appalto, fornire la prova delle circostanze costituenti la responsabilità solidale quali: sussistenza del rapporto di appalto, esecuzione della prestazione lavorativa non retribuita nell’appalto medesimo.

Per effetto dell’art.9 d.l. n.76\2013 convertito nella l.n.99\13 è stata espressamente esclusa l’applicabilità di tale normativa “in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

Quanto alla configurabilità della responsabilità solidale in oggetto in capo alle imprese concedenti qualora l’appalto sia assoggetto alla disciplina speciale del c.d. Codice degli appalti, è intervenuta la Suprema Corte affermando che:”In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie *** s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l’art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l’aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti.” (Cass.sez. L. ord.10777\2017).

In applicazione del richiamato principio va, altresì, ritenuta l’insussistenza della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, pure sollevata, con conseguente rigetto della relativa istanza di rimessione.

Va ugualmente disattesa l’eccezione di inammissibilità e\o improcedibilità della domanda avente ad oggetto il pagamento del t.f.r. nel rilievo che l’obbligo di versamento delle quote di t.f.r. a carico del datori di lavoro ivi individuati non esclude, come espressamente stabilito dal successivo d.m. 30.6.2007 che il datore di lavoro eroghi l’intero t.f.r. come espressamente previsto dall’art. 29 cit., compresa la quota di competenza dell’Inps, salvo conguaglio. In ogni caso l’opposta già nell’istanza monitoria ha dato atto della liquidazione da parte del Fondo tesoreria Inps dell’importo di E.4085,57 quale quota del t.f.r.

In ordine, poi, alla sussistenza dei crediti retributivi oggetto della domanda, parte ricorrente ha fornito prova sufficiente di essere stata impiegata nell’appalto ferroviario di *** producendo contratto di assunzione nonché prospetti retributivi dai quali si evince l’ammontare delle spettanze retributive maturate.

Si osserva, poi, che è intervenuta l’abrogazione della disposizione relativa al beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore il quale, tuttavia, assumeva rilevanza esclusivamente nella fase di esecuzione.

L’opposizione va, perciò, respinta.

Da ultimo va rigettata la domanda avanzata in riconvenzionale non essendo stata in alcun modo provata la dedotta temerarietà della lite posta a fondamento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 c.p.c.; dovendo, infatti, escludersi che la mera prospettazione di tesi giuridiche disattese dal giudice integri tale ipotesi di responsabilità, grava sulla parte che assume la temerarietà della lite allegare e provare le circostanze di fatto dalle quale possa desumersi il dolo ovvero la colpa grave nella condotta processuale della controparte. (Cass.ord. n.21570\12). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55\14.

P.Q.M.

Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.8658\2017 e condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’opposta YYY liquidate nella complessiva somma di E.2309,00, comprensiva di spese nella misura del 15%.

Roma 11.2.2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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