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Codice Civile
Codice Penale

Opposizione a sanzione amministrativa, documenti

Il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all’impugnazione (rapporto atti accertamento, contestazione o notificazione della violazione) non è perentorio.

Pubblicato il 28 September 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 747/2021 pubblicata il 17/09/2021

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1699/2017 promossa da:

PREFETTURA DI TERNI (OGGI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO) (C.F.), con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PERUGIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PERUGIA

APPELLANTE

contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1042/16 emessa dal Giudice di pace di Terni in data 15.12.2016.

CONCLUSIONI; come da verbale d’udienza del 18.5.2021.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Prefettura di terni Ufficio Territoriale del Governo proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Terni n. 1042/16 depositata in data 15.12.2016 non notificata con la quale veniva annullata l’ordinanza ingiunzione n. con cui il Prefetto di Terni irrogava all’odierna appellata in qualità di traente la sanzione amministrativa pecuniaria di €516,00 oltre spese di notifica.

Deduceva, a sostegno del gravame; Errore di fatto circa le produzioni documentali effettuate. Error in procedendo per violazione del combinato disposto di cui all’art. 6, co.1, D.Lgs. 150/2011 e dell’art. 421, co.2, c.p.c. Infondatezza dei motivi di ricorso e conseguente palese ed evidente violazione degli artt.14 L.689/81, 1 L.386/1990; in fatto eccepiva l’infondatezza dei motivi di cui la ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito, in accoglimento del proposto gravame, annullasse la sentenza appellata relativamente ai capi di cui ai motivi di appello con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituiva in giudizio l’appellata che instava per il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza, il tutto con vittoria id spese e competenze del giudizio.

L’appello è fondato e, pertanto, non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Preliminarmente occorre rilevare che la causa sebbene introdotta con ricorso ex art. 21 l. 689/1981 veniva tuttavia decisa con concessione degli ordinari termini di cui all’art. 190 c.p.c.; afferma la riguardo la giurisprudenza di legittimità che “Qualora una controversia cui sia applicabile il rito del lavoro sia stata trattata con il rito ordinario, atteso che con l’introduzione del giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) la natura della controversia incide solo sul rito applicabile e non sulla competenza, la relativa pronuncia non è viziata per incompetenza, nè può ritenersi affetta da nullità se non vi sia stata violazione dei diritti di difesa delle parti” (Cass. 8721/2010).

Sempre in via preliminare deve ritenersi destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso atteso che la sentenza impugnata è stata depositata in data 15/12/2016 e non è stata notificata, circostanza non contestata, e l’appello è stato depositato in data 14/06/2017.

Va poi precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall’esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale e incidentale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli art. 329 e 336 c.p.c.. ne deriva che ad avviso del Tribunale si ritiene assorbente, ai fini del decidere, il motivo la tardività della notifica dell’ordinanza ingiunzione.

Al riguardo il Giudice di prime cure ha rilevato che la notifica dell’ordinanza ingiunzione avveniva in data 6.5.2015 ovvero oltre il termine di giorni novanta di cui all’art. 8 bis co. 3 asseritamente non rilevando i due precedenti tentativi di notifica del 9.2.2015 e 12.3.2015 per non aver dato la prova documentale la resistente odierna appellante di dette notifiche.

Sul punto l’odierna appellante ha dedotto l’erroneità dell’affermazione in quanto nella comparsa di costituzione veniva offerta detta prova (all 2 verbale contestazione copia notifiche) circostanza peraltro non contestata dalla controparte ed in ogni caso il Giudice avrebbe comunque dovuto fare ricorso ai propri poteri istruttori , D.Lgs. 150/2011 e dell’art. 421, co.2 c.p.c. e disporre l’acquisizione della documentazione facendo ricorso ai propri poteri istruttori.

Come detto il motivo risulta fondato in quanto nella memoria di costituzione in primo grado (depositata nel presente fascicolo all. B) effettivamente risulta il deposito dei tentativi di notifica asseritamente mancanti; parimenti fondato deve ritenersi l’assunto in virtù del quale ben avrebbe potuto il Giudice di prime cure acquisire la documentazione. Invero afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che “Il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7 (al pari di quello di cui all’art. 6, comma 8, del citato Decreto), per il deposito della documentazione strettamente connessa all’impugnazione (copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento nonchè alla contestazione o alla notificazione della violazione) non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall’art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato del medesimo art. 7, comma 1, agli altri documenti depositati dall’Amministrazione (Cass. 15887/2019, 9545/2018 e 5828/2015.).

L’appello va, pertanto, accolto e la sentenza resa dal giudice di prime cure riformata.

Alla riforma della sentenza impugnata, consegue, in ragione del principio di soccombenza, la condanna della parte appellata alla refusione in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell’esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario.

Nel caso in esame, gli onorari per il grado di appello devono essere liquidati nella misura minima ex art. 4 D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura controversia che, in quanto tale, non presenta particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1042/2016 del Giudice di pace di Terni depositata in data 15.12.2016 rigetta il ricorso avanzata dall’odierna appellata YYY avverso l’ordinanza ingiunzione n. emessa dal Prefetto della

Provincia di Terni;

 2) CONDANNA parte appellata al pagamento in favore dell’appellante delle spese del giudizio che si liquidano in € 64,50 per spese ed € 450,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori come per legge,

Terni, 17 settembre 2021

Il Giudice

dott.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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