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Legge 335/1995

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Iscrizione Gestione Separata: contributi sì, sanzioni no
Un avvocato si è opposto alla richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi per l'anno 2009 tramite l'iscrizione d'ufficio alla Iscrizione Gestione Separata. Il professionista sosteneva di non dover versare nulla in quanto iscritto retroattivamente alla propria cassa professionale e che, comunque, la richiesta fosse prescritta. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo contributivo sussiste sull'intero reddito poiché il solo versamento del contributo integrativo alla cassa forense non esclude la tutela previdenziale pubblica. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno annullato le sanzioni civili originariamente applicate per l'anno 2009, in linea con una recente pronuncia della Corte Costituzionale. Il professionista deve quindi pagare i contributi base ma evita le sanzioni.
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Gestione separata INPS: iscrizione legittima ma dolo escluso
Un avvocato si opponeva all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS operata dall'istituto per l'anno 2011, contestando l'obbligo contributivo e eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'appello accoglieva le ragioni dell'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione, pur confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria, ha accolto il ricorso dell'avvocato sul tema della prescrizione. I giudici hanno chiarito che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatico occultamento doloso, richiedendo invece una specifica prova del dolo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: stop alle presunzioni INPS
Un avvocato ha impugnato l'iscrizione d'ufficio operata dall'INPS alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010. Nel 2009 il reddito era inferiore a 5.000 euro, mentre nel 2010 superava tale soglia. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i professionisti non iscritti alla cassa previdenziale di categoria. Tuttavia, se il reddito è inferiore a 5.000 euro, l'INPS non può presumere l'abitualità dell'attività solo dall'iscrizione all'albo o dalla partita IVA, ma deve provarla. Per il 2010 l'iscrizione è confermata, ma sono annullate le sanzioni civili in base alla giurisprudenza costituzionale. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del 2009.
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Gestione separata: obbligo d’iscrizione ma scatta la prescrizione
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per omessi contributi del 2011, derivanti dall'iscrizione alla Gestione separata d'ufficio. Il professionista non era iscritto alla Cassa forense poiché sotto la soglia di reddito obbligatoria, avendo versato solo il contributo integrativo. La Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi non versa il contributo soggettivo alla cassa di categoria. Tuttavia, ha accolto il ricorso del professionista sulla prescrizione: il termine di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo utile a sospendere la prescrizione. La causa torna in Appello.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un'avvocatessa ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2006, sostenendo di non esservi tenuta in quanto iscritta all'albo professionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione e il pagamento dei contributi sull'intero reddito professionale, poiché la professionista non era iscritta alla Cassa Forense ma versava solo un contributo integrativo. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno stabilito che, in base a una pronuncia della Corte Costituzionale, non sono dovute le sanzioni civili per il periodo anteriore al 2011. La prescrizione quinquennale dei contributi decorre dal termine di pagamento differito dai decreti ministeriali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dal 16 giugno 2010 e che non si applicasse il rinvio dei pagamenti al 6 luglio 2010 previsto per chi esercita attività soggette a studi di settore, poiché la Professionista aderiva al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine differito del 6 luglio 2010 per tutti i contribuenti che esercitano attività per cui sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva.
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Prescrizione contributi previdenziali: dolo o semplice omissione?
Un ingegnere si è opposto all'avviso di addebito dell'INPS per contributi non versati alla Gestione Separata per l'anno 2008, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello aveva ritenuto sospesa la prescrizione a causa della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il professionista ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando di aver comunque dichiarato il proprio reddito nel quadro RE. La Suprema Corte, rilevando l'importanza nomofilattica della questione relativa alla prescrizione contributi previdenziali e all'applicazione delle sanzioni per evasione o omissione, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione per una decisione approfondita.
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Gestione separata INPS: omissione o evasione contributiva?
Una Libera Professionista si oppone all'avviso di addebito dell'INPS per omessi contributi relativi all'anno 2009. La Corte d'Appello riconosce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, ma qualifica la violazione come semplice omissione e non evasione, escludendo l'intento doloso. Sia l'INPS sia la professionista propongono ricorso in Cassazione sollevando questioni sulla prescrizione e sull'abitualità dell'attività. La Suprema Corte, rilevando un errore procedurale dovuto all'omesso esame del ricorso dell'INPS nella proposta iniziale del relatore, decide con ordinanza interlocutoria di rinviare la causa a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta.
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Prescrizione contributi previdenziali: Ente perde contro Azienda
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda il rimborso delle somme anticipate per la mobilità lunga di alcuni dipendenti e dei relativi contributi figurativi. L'Azienda si è opposta, eccependo il decorso del tempo utile per la richiesta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali per questo tipo di crediti è di cinque anni e non di dieci. Di conseguenza, l'Ente Previdenziale ha perso il diritto al recupero delle somme per decorrenza dei termini e dovrà pagare le spese di giudizio.
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Contributo di solidarietà sulle pensioni: l’INPS vince sui ricorsi
Alcuni ex dipendenti telefonici hanno contestato l'applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni da parte dell'INPS. I pensionati sostenevano che il prelievo dovesse colpire solo la differenza tra il loro trattamento speciale e quello ordinario. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che il contributo si applica sull'intero importo della quota di pensione calcolata con i parametri più favorevoli del vecchio fondo speciale, antecedenti alla riforma del 1995. La decisione conferma la legittimità del prelievo totale per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale, respingendo il ricorso dei pensionati.
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Massimale retributivo pensionabile: Inps vince in Cassazione
Un pensionato, ex lavoratore dello spettacolo, chiedeva la ricostituzione della propria pensione (quota B) senza l'applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera. La Corte d'Appello gli dava ragione, ritenendo il limite superato. L'INPS proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che il massimale retributivo pensionabile si applica anche alla quota B della pensione per i lavoratori iscritti al Fondo dello spettacolo prima del 1996. La Corte ha chiarito che la normativa speciale non è stata abrogata e che il limite risponde a esigenze di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: il rinvio salva l’INPS
Un libero professionista contesta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione quinquennale del debito. La richiesta di pagamento dell'INPS è giunta il 6 luglio 2015. Il professionista sostiene che il termine per pagare scadeva il 16 giugno 2010, rendendo tardiva la richiesta. L'INPS sostiene invece l'applicabilità della proroga al 6 luglio 2010 stabilita dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 per chi esercita attività soggette agli studi di settore, anche se esonerato in concreto (come i contribuenti minimi). La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga si applica oggettivamente all'attività esercitata. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non si è compiuta, poiché il termine iniziale decorreva dal 6 luglio 2010. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione separata: redditi minimi contro pretese INPS
Un professionista ha impugnato le richieste di pagamento dell'ente previdenziale relative ai contributi per gli anni dal 2009 al 2011. Il lavoratore sosteneva che il versamento del contributo integrativo alla propria cassa professionale escludesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e contestava il requisito dell'abitualità dell'attività, avendo percepito redditi molto bassi. La Corte d'Appello aveva ritenuto inammissibile la contestazione sull'abitualità perché tardiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che contestare l'abitualità costituisce una mera difesa e non una domanda nuova. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame. La decisione conferma che l'Iscrizione Gestione separata richiede l'effettiva abitualità del lavoro autonomo, la cui prova spetta all'ente previdenziale.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni annullate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione dei contributi e sostenendo che la soglia di 5.000 euro operasse come franchigia. La Cassazione ha respinto queste tesi, confermando che la prescrizione decorre dal termine di pagamento differito e che i contributi si pagano sull'intero reddito se si supera la soglia. Tuttavia, accogliendo il terzo motivo basato sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, la Corte ha stabilito che l'avvocato non deve pagare le sanzioni civili. Questo perché, prima della legge interpretativa del 2011, vi era un legittimo affidamento sulla non iscrivibilità. L'avvocato vince parzialmente, ottenendo l'annullamento delle sanzioni.
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Pensione: sì al coefficiente di neutralizzazione della pensione
Un professionista ha contestato i criteri di calcolo della sua pensione di anzianità applicati dalla Cassa di previdenza, ritenendo illegittimo il coefficiente di neutralizzazione della pensione. I giudici di merito gli hanno dato ragione, ritenendo che tale meccanismo violasse il principio del pro rata. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso della Cassa. La Suprema Corte ha stabilito che il coefficiente di neutralizzazione della pensione è legittimo, in quanto non lede i diritti acquisiti ma serve a garantire l'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale, incentivando la prosecuzione dell'attività lavorativa. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo calcolo.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince con le proroghe
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che il termine di cinque anni fosse scaduto, calcolando la decorrenza dal 16 giugno 2010. La Corte d'Appello ha dato ragione al Professionista. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2009 decorre dal 6 luglio 2010, per effetto del differimento dei termini di versamento introdotto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 23 giugno 2015 è tempestiva ed efficace. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale contro un professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione quinquennale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente, specialmente se quest'ultimo ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata oltre i cinque anni dalla scadenza del termine di versamento è tardiva. L'ente previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince il lavoratore
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2004, notificando l'intimazione ad agosto 2010. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento (giugno 2005). L'ente, invece, riteneva che la prescrizione iniziasse solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il versamento e non dalla successiva dichiarazione fiscale. Di conseguenza, il credito dell'ente è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Gestione Separata INPS: scontro tra fisco e redditi minimi
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una professionista a cui l'Ente Previdenziale chiedeva i contributi per la Gestione Separata INPS relativi all'anno 2009. La Corte d'Appello aveva dichiarato prescritto il credito calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Cassazione ha invece stabilito che la prescrizione inizia a decorrere dal termine prorogato per i pagamenti, ossia il 6 luglio 2010. Tuttavia, accogliendo anche il ricorso della professionista, la Corte ha chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata INPS richiede lo svolgimento abituale dell'attività. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce un forte indizio di occasionalità che il giudice deve valutare concretamente, senza presumere l'abitualità solo dall'iscrizione all'albo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: l’obbligo oltre i 5000 euro
Un avvocato riceveva dall'INPS un avviso di addebito per contributi non versati nel duemilaenove. I giudici di merito annullavano l'atto, ritenendo l'attività occasionale per via del reddito ridotto. L'INPS ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i liberi professionisti non iscritti alla cassa di categoria se l'attività è abituale o se il reddito supera i cinquemila euro. Nel caso specifico, il professionista aveva superato tale soglia, rendendo irrilevante ogni discussione sull'occasionalità. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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