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Legge 335/1995

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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2007. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la pretesa dell'ente previdenziale. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione della dichiarazione non equivale automaticamente a dolo. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è maturata regolarmente, liberando il professionista dal pagamento.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde per inerzia
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione contributi previdenziali per via di un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento intenzionale. Tale omissione rappresenta una semplice difficoltà di accertamento per l'ente, superabile con i normali controlli d'ufficio. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati definitivamente prescritti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi Gestione Separata fosse sospesa. Secondo l'INPS, il professionista aveva nascosto dolosamente il debito omettendo di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati altrove. Di conseguenza, i contributi sono prescritti perché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la partita
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. L'atto di richiesta è giunto oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente pubblico sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un doloso occultamento, poiché i redditi erano comunque indicati nella dichiarazione. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde contro l’omissione
Un libero professionista si è opposto alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento fraudolento se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali poiché l'ente ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento, senza che si fosse verificata alcuna sospensione.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008, notificando l'avviso solo nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, essendo trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento originario. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati prescritti e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Indebita percezione dell’assegno sociale per chi vive all’estero
Un cittadino italiano ha continuato a ricevere l'assegno sociale dall'INPS nonostante si fosse trasferito stabilmente in Francia. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di indebita percezione dell'assegno sociale. I giudici hanno ritenuto decisive l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e la stessa ammissione dell'uomo di vivere all'estero. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pensionato, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006. La Corte d'appello dichiarava il diritto dell'ente prescritto, calcolando il termine quinquennale dalle scadenze ordinarie di giugno. L'INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che per l'anno 2006 il termine di pagamento era stato prorogato da un decreto governativo a luglio. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente previdenziale. Il principio stabilito chiarisce che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal giorno di scadenza reale del pagamento, includendo eventuali proroghe o differimenti dei termini fiscali. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'INPS è tempestiva. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010, eccependo la prescrizione. La Corte d'appello accoglieva l'eccezione per l'anno 2010, ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. La Cassazione ha però ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe governative (D.P.C.M.). Nel caso specifico, la proroga al 6 luglio 2011 ha reso tempestiva la richiesta dell'INPS inviata il 22 giugno 2016. Inoltre, la Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro previdenziale nella dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Principio del pro rata pensionistico: i conti della Cassa vincono
Un pensionato ha contestato il calcolo della propria pensione di anzianità effettuato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri, chiedendo un importo maggiore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 non si applica più in modo assoluto il principio del pro rata pensionistico. Le Casse previdenziali privatizzate possono infatti adottare delibere per salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, introducendo criteri di gradualità ed equità tra generazioni. Di conseguenza, la Cassa ha legittimamente applicato i nuovi criteri di liquidazione vigenti al momento della domanda di pensione. Il pensionato perde la causa ed è condannato a pagare le spese legali.
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Calcolo della pensione di anzianità: no al vecchio metodo
Una professionista ha chiesto il ricalcolo della propria pensione, pretendendo l'applicazione delle vecchie e più favorevoli regole di calcolo per gli anni di lavoro precedenti al 2004. La Cassa previdenziale ha invece applicato il nuovo regolamento, che ha esteso il periodo di riferimento per determinare la media dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della pensionata, confermando la legittimità della decisione della Cassa. I giudici hanno stabilito che il calcolo della pensione di anzianità deve rispettare le norme vigenti al momento del pensionamento (avvenuto nel 2007). Il principio del pro rata non è assoluto e può essere limitato per garantire la stabilità finanziaria a lungo termine della Cassa e l'equità tra le diverse generazioni di iscritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, contestava la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione. Il professionista sosteneva che il termine di cinque anni decorresse dalla scadenza originaria del pagamento (16 giugno 2010), rendendo tardiva la richiesta dell'ente del 3 luglio 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, i giudici hanno rilevato che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza per il saldo al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 3 luglio 2015, è risultata tempestiva per soli tre giorni, obbligando il lavoratore al pagamento.
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Prescrizione contributi previdenziali: il verbale ferma il tempo
L'Ente Previdenziale ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di un'azienda per ottenere il pagamento di contributi omessi relativi a un lavoratore. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo i crediti prescritti, calcolando il termine quinquennale solo a partire dalla domanda di insinuazione. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'ente, stabilendo che la notifica del verbale ispettivo costituisce un valido atto di interruzione della prescrizione. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato la decisione impugnata e rinviato la causa al Tribunale per un nuovo esame dei fatti, confermando l'importanza di considerare tutti gli atti interruttivi precedenti per evitare la prescrizione contributi previdenziali.
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Classificazione tariffaria INAIL: stop a pretese retroattive
L'INAIL ha richiesto a un'azienda il pagamento retroattivo di premi assicurativi a seguito di una variazione d'ufficio della sua classificazione tariffaria INAIL. L'errore originario di inquadramento era dovuto a un difetto di trasmissione dati tra enti previdenziali e non a comunicazioni inesatte del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INAIL, confermando che i provvedimenti di rettifica d'ufficio non hanno effetto retroattivo. Di conseguenza, la nuova classificazione decorre solo dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del provvedimento all'azienda. L'ente previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Impugnazione dell’estratto di ruolo: ricorso negato sul debito
Un contribuente ha proposto l'impugnazione dell'estratto di ruolo per far dichiarare la prescrizione di contributi previdenziali, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, poiché le cartelle erano state regolarmente notificate in passato, il cittadino non ha un concreto interesse ad agire per contestare il solo estratto di ruolo in assenza di azioni esecutive o di specifici pregiudizi previsti dalla legge, come il blocco della partecipazione ad appalti pubblici. Di conseguenza, l'azione è stata dichiarata inammissibile e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Messa in mora senza cifre: la Cassazione condanna l’azienda
L'Ente Previdenziale ha richiesto all'Azienda il pagamento dei contributi previdenziali per un rapporto di lavoro giornalistico, accertato come subordinato. L'Azienda ha contestato la richiesta, sostenendo che il diritto fosse prescritto perché la lettera di messa in mora inviata dall'ente non indicava l'importo esatto del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la messa in mora è valida per interrompere la prescrizione anche senza l'indicazione quantitativa del debito, purché individui chiaramente il debitore, l'oggetto della pretesa e contenga un'intimazione ad adempiere. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Contributo di solidarietà: l’avvocato pensionato deve pagare
Un avvocato pensionato, ma ancora professionalmente attivo, ha contestato la cartella esattoriale con cui la Cassa Forense richiedeva il pagamento del contributo di solidarietà per gli anni 2008 e 2009. Il professionista sosteneva di non dover versare tale somma e invocava la violazione del principio del pro rata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'avvocato che prosegue l'attività dopo il pensionamento è tenuto a versare il contributo di solidarietà sui redditi professionali cumulati con la pensione. La Corte ha chiarito che il principio del pro rata non viene violato, poiché non vi è alcuna riduzione del trattamento pensionistico già maturato. Di conseguenza, il professionista è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Contributo soggettivo avvocati: solidarietà batte pro rata
Un avvocato in pensione, che ha continuato a esercitare la professione, ha contestato le pretese della Cassa Forense sul pagamento del contributo soggettivo avvocati e sul calcolo dei supplementi di pensione oltre il quinto anno dal pensionamento. Il professionista sosteneva che i contributi versati dovessero incrementare la sua pensione in base al principio del pro rata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il sistema previdenziale forense si fonda sul principio di solidarietà categoriale. Di conseguenza, non esiste un diritto automatico all'incremento della pensione per ogni contributo versato dopo il pensionamento, e l'obbligo contributivo resta valido per garantire la sostenibilità del sistema comune. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: INPS vince in Cassazione
Il Datore di Lavoro Agricolo ha proposto opposizione contro un avviso di addebito dell'INPS di oltre 72.000 euro per contributi non versati tra il 1983 e il 1992. Il ricorrente eccepiva la prescrizione dei contributi previdenziali e la decadenza dall'iscrizione a ruolo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che, avendo l'INPS notificato un atto interruttivo prima del 31 dicembre 1995, si applica il vecchio termine di prescrizione decennale anziché quello quinquennale introdotto dalla riforma del 1995. Inoltre, la decadenza prevista dal decreto legislativo del 1999 non è retroattiva e non si applica agli accertamenti notificati in precedenza. Infine, la richiesta di sgravi per calamità naturali è stata respinta perché il datore di lavoro non aveva presentato una preventiva domanda amministrativa. Il ricorrente perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Assegno sociale: i viaggi all’estero non cancellano la residenza
Una cittadina straniera ha richiesto l'assegno sociale all'ente previdenziale. L'ente ha rifiutato la prestazione, sostenendo che i viaggi temporanei della donna nel suo Paese d'origine avessero interrotto il requisito dei dieci anni di residenza continuativa in Italia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che i brevi allontanamenti non escludono la stabilità della dimora se la persona mantiene in Italia il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. La cittadina straniera ha quindi ottenuto definitivamente il diritto all'assegno sociale, mentre l'ente pubblico è stato condannato a pagare le spese processuali.
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