Un investitore citava in giudizio un istituto di credito chiedendo la nullità o la risoluzione dell'ordine di acquisto di bond argentini eseguito nel 2000. Sosteneva che il contratto quadro di investimento firmato nel 1992 fosse nullo per mancato adeguamento alle regole introdotte dal Testo Unico della Finanza nel 1998, lamentando inoltre violazioni degli obblighi informativi e conflitti di interesse. La Corte d'Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio, rigetta integralmente le pretese del risparmiatore. I giudici confermano che l'entrata in vigore di una nuova disciplina non cancella i contratti regolarmente stipulati in precedenza. La banca aveva fornito le informazioni generali e l'operazione risultava coerente con il profilo patrimoniale e culturale del cliente. L'investitore perde la causa e viene condannato a restituire oltre ventotto mila euro precedentemente riscossi, insieme alle spese processuali.
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