Due investitori hanno citato un istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni o la restituzione delle somme versate per l'acquisto di obbligazioni estere ad alto rischio. I clienti hanno fatto valere la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, oltre a lamentare la violazione degli obblighi informativi della banca. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei gradi precedenti. Il giudice, una volta accertata la nullità del contratto su domanda degli stessi investitori, non può esaminare le richieste alternative di risarcimento contrattuale. L'accertamento dell'invalidità dell'accordo assorbe infatti ogni ulteriore pretesa legata alla sua validità. Tuttavia, poiché il diritto alla restituzione del capitale era ormai prescritto per il decorso del tempo, i risparmiatori hanno perso definitivamente la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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