Una società commerciale, colpita da interdittiva antimafia prefettizia, ha chiesto l'accesso alla misura risanatoria del controllo giudiziario volontario dopo aver estromesso l'amministratore coinvolto con la criminalità organizzata. Il Tribunale ha concesso il beneficio con parere favorevole della Procura Distrettuale, sospendendo gli effetti del blocco amministrativo. La Prefettura ha impugnato la decisione, sostenendo la permeabilità stabile dell'azienda alla mafia. La Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso dell'autorità amministrativa, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la Prefettura non possiede la legittimazione processuale a contestare il provvedimento del giudice della prevenzione. Soltanto il Pubblico Ministero rappresenta l'interesse pubblico in questa sede. Di conseguenza, l'azienda prosegue legalmente la propria attività economica.
Continua »