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Art. 660 Codice Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 660 Codice Penale

Molestia telefonica: la Cassazione conferma la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata per il reato di molestia telefonica (art. 660 c.p.). Il Tribunale l'aveva condannata a 100 euro di ammenda per aver inviato continui messaggi ed effettuato numerose telefonate alle vittime. La ricorrente sosteneva l'assenza degli elementi del reato, ma la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito. Questi ultimi avevano accertato la responsabilità basandosi sul numero e sul tono delle comunicazioni, oltre che sulle testimonianze delle persone offese. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e la ricorrente dovrà pagare anche tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Molestia telefonica: condanna confermata e multa da 3000 euro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato dal Tribunale di Grosseto per il reato di molestia telefonica. La condanna originaria prevedeva un'ammenda di duecentocinquanta euro a causa di numerosissime telefonate di disturbo. La difesa lamentava un vizio di motivazione nella valutazione delle prove. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato che i giudici di merito hanno deciso sulla base di prove solide, inclusi i tabulati telefonici e le testimonianze della persona offesa e di un testimone. Il ricorso è stato ritenuto un tentativo inammissibile di richiedere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il soggetto è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: condanna per approccio stradale
Il Tribunale ha condannato un uomo alla pena di trecento euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone, per aver avvicinato una donna in strada rivolgendole frasi inopportune e toccandole la spalla e il braccio. Il difensore dell'imputato ha proposto appello, convertito d'ufficio in ricorso per cassazione data l'inappellabilità della condanna alla sola ammenda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il difensore non era abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Atti persecutori o semplici risate: la Cassazione condanna
Tre soggetti sono stati condannati per i reati di calunnia, detenzione di stupefacenti e atti persecutori ai danni di un cittadino. Gli imputati tormentavano la vittima con telefonate assillanti, minacce e false accuse, simulando persino prove di reati a suo carico. La difesa sosteneva che si trattasse di semplici molestie, poiché la vittima aveva talvolta risposto ridendo alle telefonate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che si configura il reato di atti persecutori, e non di semplice molestia, quando le condotte provocano un grave e perdurante stato di ansia o un crollo psicologico tale da impedire temporaneamente le normali attività lavorative, come avvenuto in questo caso.
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Molestia o disturbo alle persone: ricorso inutile costa 3000 euro
Il Tribunale di Trieste ha condannato una cittadina alla pena di 500 euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputata ha proposto ricorso, chiedendo una nuova valutazione delle prove e ulteriori indagini. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e volto unicamente a ottenere una rilettura dei fatti già logicamente analizzati dal giudice di merito. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico dell'Imputato, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per cassazione. L'Imputato contestava la valutazione dei giudici di merito sull'idoneità delle minacce e sulla natura molesta dei contatti, oltre al diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività riservata esclusivamente ai giudici di merito. Di conseguenza, i motivi di ricorso sono stati ritenuti non consentiti dalla legge. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Molestia o disturbo alle persone: ricorso inutile costa 3000€
Un cittadino, condannato dal Tribunale di Cassino a un'ammenda di 200 euro per il reato di molestia o disturbo alle persone, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che l'imputato si è limitato a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte nel merito dal tribunale, senza contestare in modo specifico la sentenza impugnata. Poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti storici ma solo verificare la correttezza giuridica della decisione, il ricorso è stato respinto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato: annullata la condanna tardiva
Il caso riguarda un soggetto accusato del reato di molestia o disturbo alle persone. La Corte di Cassazione ha rilevato che il termine massimo di cinque anni per la prescrizione del reato era già interamente decorso prima della pronuncia della sentenza d'appello. Nonostante la questione non fosse stata sollevata in secondo grado, i giudici di legittimità hanno chiarito che la causa estintiva può essere rilevata d'ufficio anche in Cassazione per evitare disparità di trattamento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato.
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Firma del difensore non cassazionista: multa da 300 a 3000 euro
Il Tribunale aveva condannato un cittadino a un'ammenda di 300 euro per molestie. La difesa ha presentato appello, ma l'atto è stato trasmesso alla Corte di Cassazione poiché la sentenza originale prevedeva solo una pena pecuniaria ed era quindi inappellabile. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della firma del difensore non cassazionista. Infatti, l'avvocato che ha sottoscritto l'atto non era iscritto all'albo speciale richiesto per il patrocinio davanti alla Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Condanna per molestie cancellata: rileva la remissione di querela
Un cittadino era stato condannato alla pena di quattrocento euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. Successivamente, la riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità di questo reato, trasformandolo da perseguibile d'ufficio a perseguibile solo dietro querela della vittima. Poiché la persona offesa aveva già effettuato la remissione di querela prima della sentenza definitiva, la Corte di Cassazione ha applicato la nuova legge più favorevole al reo. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la condanna precedente, dichiarando il reato estinto proprio grazie alla remissione di querela, ponendo a carico dell'imputato solo le spese del procedimento.
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Recupero Crediti: Titolare non sempre colpevole per le molestie
Il legale rappresentante di una società è stato condannato per il reato di molestie telefoniche per recupero crediti, a causa del numero eccessivo di chiamate fatte dai suoi dipendenti a un debitore. La Corte di Cassazione ha però annullato la sentenza. I giudici hanno stabilito che la condanna non può essere automatica. Il tribunale dovrà svolgere un nuovo processo per verificare se il titolare abbia una colpa personale. In particolare, dovrà valutare se le policy aziendali, che la difesa aveva prodotto per dimostrare l'impegno a limitare i contatti, fossero state effettivamente ignorate e se il titolare avesse una responsabilità, anche solo per negligenza, nella condotta dei suoi operatori.
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Lesioni lievi, condotta grave: no alla particolare tenuità del fatto
Una donna, condannata per lesioni lievi (guaribili in 5 giorni) e molestie, ha chiesto alla Cassazione di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha respinto la richiesta, sottolineando che la condotta, caratterizzata da provocazioni prolungate e progressive, non poteva essere considerata di lieve entità. Tuttavia, i giudici hanno annullato d'ufficio la pena di sei mesi di reclusione. Hanno stabilito che tale pena è illegale, poiché il reato di lesioni lievi è di competenza del Giudice di Pace, il quale non può comminare pene detentive. La condanna è quindi confermata, ma la pena dovrà essere ricalcolata dalla Corte d'Appello.
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Reato Prescritto, Danni da Pagare: Cassazione sul Risarcimento
Un dipendente, dopo un trasferimento, ha perseguitato per anni il suo ex superiore e la sua famiglia con pedinamenti e minacce. La Corte di Cassazione ha confermato il suo obbligo di risarcire le vittime, stabilendo un importante principio sul risarcimento danni da reato prescritto. Sebbene il reato di molestie fosse ormai estinto per il passare del tempo (prescrizione), la Corte ha stabilito che la responsabilità civile e il diritto delle vittime a ricevere un indennizzo per il danno subito rimangono validi. L'appello del molestatore è stato dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la sua condanna al pagamento dei danni.
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Reato di Molestia: Condanna Definitiva e Ricorso Respinto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un mese di arresto per un uomo accusato del reato di molestia ai sensi dell'art. 660 del codice penale. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto, chiedeva ai giudici di rivalutare i fatti, un'operazione non permessa in sede di legittimità. La decisione rende la condanna definitiva e stabilisce un principio chiaro: non si può utilizzare l'ultimo grado di giudizio per rimettere in discussione le prove già valutate. L'imputato è stato anche condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Molestie ai vicini: condanna annullata per vizio di motivazione
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per molestie a causa di un grave vizio di motivazione. Un uomo era stato condannato per aver partecipato a episodi di disturbo (schiamazzi, litigi) ai danni di alcuni residenti, esasperati dalla condotta degli utenti di un vicino centro sanitario. Tuttavia, la sentenza di condanna non specificava quali, tra i tanti episodi, fossero stati commessi dall'imputato e perché costituissero reato. La Cassazione ha stabilito che una condanna generica, senza un'analisi puntuale delle singole condotte, è illegittima. Il processo dovrà quindi essere celebrato di nuovo per accertare le specifiche responsabilità dell'accusato.
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Molestie ai vicini: condannati ma salvi per prescrizione del reato
Una coppia, condannata per continue molestie ai danni dei vicini, ha visto la propria condanna penale cancellata dalla Corte di Cassazione. Il motivo è la prescrizione del reato, intervenuta a causa del lungo tempo trascorso dagli ultimi fatti contestati. Nonostante l'annullamento della pena, la Corte ha stabilito che la richiesta di risarcimento danni presentata dalle vittime dovrà essere nuovamente valutata da un giudice civile. La vicenda dimostra come l'estinzione del reato non elimini automaticamente il diritto della parte lesa a ottenere un indennizzo per i danni subiti.
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Reato di molestie condominiali: vicina condannata, ricorso perso
Una condomina è stata condannata per il reato di molestie condominiali a causa di continui disturbi arrecati a una famiglia vicina. L'imputata ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione delle prove. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando di non poter riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. La condanna è quindi diventata definitiva. Oltre a una multa, la donna dovrà pagare le spese processuali, una somma alla Cassa delle ammende e rimborsare le spese legali sostenute dalla famiglia vittima del reato.
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Molestie tra sorelle: condanna annullata per prescrizione del reato
Una donna, condannata per molestie telefoniche ai danni della sorella a causa di dissidi economici, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il suo motivo principale, relativo alla prescrizione del reato. I giudici hanno stabilito che il calcolo dei periodi di sospensione del processo, in particolare quelli legati all'emergenza Covid-19, era errato. Una norma che estendeva la sospensione è stata infatti dichiarata incostituzionale. Ricalcolando correttamente i termini, il reato risultava estinto per decorso del tempo prima della sentenza di condanna. Di conseguenza, la Corte ha annullato la condanna senza un nuovo processo, prosciogliendo definitivamente l'imputata.
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False chiamate ai pompieri: condannato per disturbo alle persone
Un uomo viene condannato per il reato di disturbo alle persone per aver molestato i vicini con continue telefonate, visite e chiamate ai Vigili del Fuoco. Le segnalazioni, relative a una stufa a pellet già rimossa da tempo, erano palesemente false e pretestuose. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, confermando in via definitiva la condanna. I giudici hanno stabilito un principio importante: se il ricorso è inammissibile, non si possono applicare né la prescrizione del reato né le nuove norme che richiederebbero la querela della vittima. L'imputato ha perso e dovrà pagare le spese processuali e un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
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Molestie tra vicini: bucato e rifiuti, condanna definitiva
Una coppia è stata condannata per il reato di molestie tra vicini. Gli imputati avevano reso la vita impossibile alla vicina con continui dispetti: stendevano biancheria gocciolante, gettavano acqua, rifiuti organici e cenere nel suo giardino, arrivando a danneggiarne gli arredi con un bastone. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando il loro ricorso inammissibile perché troppo generico e non specifico. La coppia è stata quindi condannata a pagare le spese processuali, una sanzione pecuniaria e il risarcimento alla vicina. La sentenza ribadisce che comportamenti arroganti e incivili, anche se apparentemente di poco conto, costituiscono reato.
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