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Art. 660 Codice Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 660 Codice Penale

Molestia tramite WhatsApp: cade la pena ma resta il danno
L'imputata ha subito una condanna per molestie dopo aver inviato alla persona offesa un messaggio vocale di oltre sei minuti ricco di insulti, denigrazioni e minacce. La difesa ha presentato ricorso per contestare la mancata acquisizione del supporto telematico e l'esistenza di un diverbio reciproco caratterizzato da numerosi messaggi scambiati tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, annullando la condanna penale senza rinvio. La Corte ha comunque mantenuto ferme le statuizioni civili per il risarcimento del danno. I giudici hanno chiarito che l'illecito di molestia tramite WhatsApp non consentiva un'assoluzione nel merito, data l'assenza di una prova evidente e immediata di innocenza.
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Molestie Telefoniche: Notifica Valida e Fatto Non Lieve, Condanna Confermata
Un ex coniuge è stato condannato per molestie telefoniche ai danni della sua ex moglie, utilizzando una scheda telefonica straniera. L'Imputato ha presentato ricorso, contestando la validità della notifica degli atti giudiziari, dato il suo trasferimento all'estero, e chiedendo l'applicazione dell'esimente per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica al difensore, avvenuta dopo il tentativo di recapito all'estero e il rifiuto dell'Imputato. Ha escluso la particolare tenuità del fatto, considerando la natura e la durata delle molestie telefoniche. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Molestia o disturbo alle persone: difesa legittima o reato?
Un militare della Guardia di Finanza, accusato di concussione da due venditori ambulanti, li ha pedinati e fotografati sul lungomare mentre vendevano merce contraffatta. Il Tribunale lo ha condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver agito unicamente per raccogliere prove a propria difesa nel processo a suo carico, escludendo così la petulanza o il biasimevole motivo. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e non manifestamente infondato. Di conseguenza, ha annullato la condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorsi più di cinque anni dai fatti.
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Oblazione per contravvenzioni: condanna annullata in Cassazione
Un cittadino riceve una condanna per i reati di molestie telefoniche e minacce, mentre il giudice lo assolve dall'accusa di diffamazione. La persona offesa decide successivamente di ritirare la querela per le minacce. L'imputato presenta ricorso in Cassazione per contestare il rifiuto della richiesta di oblazione per contravvenzioni relativa alle molestie. La Corte Suprema accoglie il ricorso e annulla la sentenza. I giudici stabiliscono che il ritiro della querela estingue il reato di minacce. Inoltre, il giudice di merito deve riconsiderare l'istanza di oblazione per contravvenzioni per il reato di molestie, poiché l'assoluzione dalla diffamazione ha modificato il quadro complessivo di gravità del fatto.
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Ne bis in idem internazionale: condanna penale e misure estere
L'Imputato è stato condannato in Italia per minacce e molestie telefoniche ai danni dell'ex compagna. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione del principio del ne bis in idem internazionale, sostenendo di essere già stato giudicato per gli stessi fatti in Germania, dove l'autorità locale aveva emesso un divieto di avvicinamento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la misura tedesca era un provvedimento cautelare di natura civile a tutela della vittima, privo di carattere penale definitivo. Di conseguenza, non operando il divieto di doppio giudizio, la condanna penale italiana resta pienamente valida ed efficace.
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Depenalizzazione dell’ingiuria: cancellata la condanna penale
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo condannato nei gradi di merito per ingiuria, minacce, lesioni e molestie commessi nel 2009. L'Imputato ha proposto ricorso lamentando l'omessa applicazione della depenalizzazione dell'ingiuria e l'impossibilità di richiedere la particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso. La Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di ingiuria, poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito della depenalizzazione dell'ingiuria. Per i restanti reati di minacce, lesioni e molestie, la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione, essendo decorso il tempo massimo previsto dalla legge. L'Imputato è stato quindi prosciolto da ogni accusa.
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Molestie telefoniche: l’invio di foto intime costa caro
L'Imputata è stata condannata per il reato di molestia o disturbo alle persone per aver inviato ripetutamente messaggi e foto intime, ritraenti se stessa con il marito della persona offesa, tramite un'applicazione di messaggistica. L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le molestie telefoniche, quando si sviluppano attraverso una condotta reiterata nel tempo, assumono carattere di abitualità. Di conseguenza, la particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione per espressa disposizione di legge. L'Imputata perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Lesioni personali aggravate: condanna definitiva e multa salata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per i reati di molestie e lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Corte di Cassazione non può rivalutare le prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito indichi in modo logico gli elementi ritenuti decisivi per il diniego. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'imputato, obbligandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Patrocinio in Cassazione: l’avvocato non abilitato costa caro
Il Tribunale di Foggia condannava un cittadino a un'ammenda di 250 euro per molestie. L'imputato proponeva appello, poi convertito in ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché firmato da un difensore non iscritto all'albo speciale per il patrocinio in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato anche a pagare tremila euro alla Cassa delle Ammende. La decisione ribadisce che la mancanza del corretto patrocinio in Cassazione rende l'atto nullo e non esamina i motivi del ricorso.
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Patrocinio in Cassazione: l’avvocato non abilitato costa caro
Il Ricorrente, condannato dal Tribunale alla pena di trecento euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone, ha proposto ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore di fiducia. La Suprema Corte ha dichiarato l'atto inammissibile poiché il difensore non risultava iscritto nell'albo speciale per il Patrocinio in Cassazione. Di conseguenza, oltre al rigetto del ricorso, il cittadino è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi considerare esente da colpa nella scelta del professionista non abilitato.
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Molestia o disturbo alle persone: condanna per i clienti molesti
Tre clienti di un ristorante sono stati condannati per il reato di molestia o disturbo alle persone per aver provocato un forte disordine all'interno del locale. Gli imputati gridavano, insultavano la titolare e la cameriera, infastidivano gli altri clienti e brandivano sedie e bottiglie. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, respingendo il ricorso dei clienti. La Suprema Corte ha chiarito che il reato si configura anche con una singola azione di arrogante invadenza e disturbo, senza la necessità di comportamenti ripetuti nel tempo. Di conseguenza, i clienti perdono definitivamente la causa e devono pagare l'ammenda e le spese processuali.
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Diffamazione aggravata: il post ironico su Facebook costa caro
Un condomino è stato condannato per il reato di diffamazione aggravata dopo aver pubblicato su Facebook la foto del terrazzo del vicino con asciugamani di un albergo stesi a sgocciolare, accompagnata da un commento ironico sulla loro provenienza. L'imputato aveva anche installato telecamere puntate sulla proprietà altrui, condotta qualificata come molestia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno confermato la condanna, stabilendo che la pubblicazione sui social network supera il limite della continenza espositiva se mira a esporre la persona al pubblico disprezzo. Il ricorrente è stato condannato anche al risarcimento dei danni morali e al pagamento delle spese processuali.
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Patrocinio in Cassazione: l’avvocato sbaglia e il cliente paga
Il Tribunale di Pistoia condannava L'Imputato alla pena di duecento euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. Il Difensore dell'imputato proponeva appello, successivamente riqualificato come ricorso per cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di patrocinio in Cassazione. L'atto era stato firmato esclusivamente dal difensore, il quale non risultava iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione, né l'atto era stato sottoscritto personalmente dall'imputato. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto il ricorso senza esaminarlo nel merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Domanda di oblazione: accolto il ricorso contro il silenzio
L'Imputato, inizialmente condannato per violenza privata, ottiene in appello la riqualificazione del fatto nel reato minore di molestie. La difesa aveva contestualmente presentato una domanda di oblazione con richiesta di restituzione nel termine per estinguere il reato pagando una sanzione. La Corte d'Appello, pur riqualificando il fatto, omette del tutto di pronunciarsi sulla domanda di oblazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Imputato, stabilendo che il giudice ha l'obbligo di decidere sull'istanza di oblazione quando il reato viene riqualificato in una fattispecie che la consente. La sentenza viene annullata con rinvio per una nuova valutazione.
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Incapacità processuale dell’imputato: perizia valida a metà
Il Tribunale aveva condannato L'Imputata per molestie, riconoscendole un vizio parziale di mente ma rigettando la richiesta di incapacità processuale dell'imputato, ritenendo inattendibile la perizia medica perché basata solo su documenti. L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando l'insanabile contraddizione del giudice, che ha usato la stessa perizia per ridurle la pena ma l'ha ignorata per valutarne la capacità di stare in giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso e, rilevando il decorso del tempo massimo, ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, annullando la condanna senza rinvio.
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Circostanze attenuanti generiche: povertà contro precedenti
L'Imputato è stato condannato a tre mesi di arresto per il reato di molestie, nonostante la parziale incapacità mentale. Il suo difensore ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che riteneva dovute a causa dello stato di povertà e disagio sociale dell'uomo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se motivato in modo logico. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato i numerosi precedenti penali dell'uomo, indice di una personalità negativa, ritenendoli prevalenti rispetto alle condizioni di disagio economico. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Molestia o disturbo alle persone: condanna anche per recupero crediti
Una donna stata condannata per il reato di molestia o disturbo alle persone per aver inviato numerosi messaggi insistenti alla vittima, alla madre e al compagno di questa. Il comportamento era nato dal risentimento per l'organizzazione autonoma di una festa di compleanno. L'imputata si difesa sostenendo di voler solo recuperare un credito lavorativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il motivo del contatto irrilevante se la condotta caratterizzata da petulanza, ovvero da un atteggiamento pressante e impertinente idoneo a violare la quiete e la libert altrui. Di conseguenza, l'imputata perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Decreto penale di condanna: scontro tra giudice e accusa
Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di un'imputata accusata di molestie. Il Giudice ha restituito gli atti all'accusa affinché valutasse l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione in Cassazione, ritenendola un blocco anomalo del processo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la restituzione degli atti non costituisce un provvedimento anomalo o illegittimo, poiché non blocca il procedimento né scavalca i poteri dell'accusa. Il Pubblico Ministero conserva infatti la piena libertà di riformulare la richiesta di decreto penale di condanna, scegliere un altro rito o chiedere l'effettiva archiviazione del caso.
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Reato di molestia: il disturbo al bar per un’ora non è reato
L'Imputato era stato condannato per il reato di molestia per aver disturbato il Gestore del Bar all'interno del suo locale per circa un'ora, agendo in stato di ubriachezza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, annullando la condanna senza rinvio. I giudici hanno chiarito che un singolo episodio di disturbo concentrato in un arco temporale ridotto (un'ora) e dovuto a ubriachezza non integra il requisito della petulanza, necessario per configurare il reato di molestia. Tale condotta rientra invece nell'ubriachezza molesta, illecito depenalizzato e non più punibile come reato. Di conseguenza, il fatto non sussiste.
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Nullità della citazione a giudizio: la presenza in aula sana il vizio
Il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato L'Imputato a trecento euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la nullità della citazione a giudizio a causa di presunte incertezze sulle date delle udienze indicate negli atti notificati. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che, a seguito di rinvii, la notifica del decreto di citazione era stata regolarmente rinnovata presso lo studio del difensore domiciliatario. Quest'ultimo ha partecipato attivamente alle udienze successive senza sollevare alcuna eccezione in primo grado. Di conseguenza, l'eventuale vizio iniziale è stato sanato. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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