La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo condannato in primo grado per furto in abitazione con rito abbreviato. Durante il processo di secondo grado, la difesa ha segnalato che l'accusato si trovava agli arresti domiciliari per un'altra causa. Ciononostante, i giudici di appello non hanno disposto la sua traduzione in aula e hanno celebrato l'udienza in sua assenza, rideterminando soltanto l'entità della pena. L'imputato ha presentato ricorso denunciando la nullità del procedimento per mancata traduzione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la presenza dell'imputato in appello camerale non è automatica: la persona detenuta per altro motivo ha l'onere preciso di manifestare espressamente la propria volontà di comparire. In mancanza di tale istanza, il giudice non deve disporre la traduzione né rinviare l'udienza.
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