Un imprenditore agricolo ha impugnato una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali omessi. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente ha dichiarato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali (cosiddetta rottamazione-ter). La Corte di Cassazione ha stabilito che l'adesione a tale procedura, implicando l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina una sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la compensazione delle spese tra le parti e l'esclusione del raddoppio del contributo unificato.
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